
L'Accordo di Foresta è uno strumento negoziale consegnato ai proprietari e agli operatori del settore forestale con il fine di "valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi".
Le norme che definiscono e delineano l'Accordo di Foresta non compongono una legge autonoma, ma sono state inserite all'interno dell'art.3 "Distretti produttivi e reti di imprese" del decreto legge n. 5 del 2009, (convertito in Legge 9.04.2009 n.33), art.3, comma 4 quinquies, che si articola a sua volta in quattro "sotto commi".
Gli Accordi di foresta, vengono "equiparati alle reti di impresa agricole", ma sono strumenti per lo "sviluppo di reti di imprese nel settore forestale".
Oggi, con l'Accordo di Foresta l'ordinamento giuridico mette a disposizione dei proprietari forestali, pubblici e privati, e degli operatori un ulteriore strumento per "fare rete", dunque un altro strumento funzionale alla creazione di filiere economiche, purché funzionali allo scopo che il legislatore impone, ovvero "valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo- pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi", con lo scopo di procedere al "recupero funzionale (ecosistemico) e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private".
L'Accordo di Foresta è, senza nessun dubbio, un Contratto, riconducibile alla nozione espressa nell'art.1321 c.c., secondo la quale è contratto "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale".
L'orientamento economico che caratterizza i distretti produttivi e le reti di imprese, nel senso dell'economicità del rapporto fra le parti, non si deve confondere con lo scopo, lucrativo o non profit, che anima i contraenti e che deve comunque rincorrere sempre, anche eventualmente come scelta prioritaria, a "la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi".
Dunque, l'Accordo di Foresta è un Contratto, e come tale, ai sensi dell'art.1372 c.c., ha "forza di legge" fra le parti, ed è fonte di diritti e di obblighi per i contraenti, per far valere i quali è legittimo ricorrere al Tribunale. La sua attuazione non è rimessa alla buona volontà delle parti: l'Accordo le impegna e vincola ad eseguire le prestazioni a cui si sono obbligate, ad ogni effetto di legge.