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Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi

Settembre 2013

Il 17 ottobre scorso è stata raggiuntal'intesa in Conferenza Stata Regioni (CSR) sul documento "Linee guidasull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventianaloghi", si tratta del secondo aggiornamento (il primo fu approvato in data18/11/2010) al testo approvato dalla stessa CSR il 14 febbraio 2008.
Il testo è il risultato di un lungolavoro di concertazione tra il Ministero, le Regioni e le Provincie autonomeavviato già dal 2011. Le Linee guida sono adottate in attuazione dell'art. 71,paragrafo 3 del Reg. (CE) n.1698/2005 secondo il quale le normesull'ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, per le varietipologie di spesa il riferimento è invece alle norme del Capo IV del Regolamentoapplicativo, Reg. (CE) n. 1974/2006.
 
Tra le modifiche più rilevanti al testosi segnalano, in particolare:

  • La nuova denominazione aseguito della riorganizzazione del Ministero;
  • La corretta trascrizione di alcune "Definizioni";
  • Al paragrafo 1.1 "Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento", con il richiamo ai regimi di aiuto agricoli e non agricoli inseriti nei PSR ed aquelli non inseriti nei PSR;
  • Al paragrafo 1.3 "Verificabilitàe controllabilità" si precisa la non esclusività, in determinati casi, della prova riferita ai "pagamenti effettuati" per il tramite di fatture e/o di documenti contabili aventi forza probante equivalente, ritenendo possibile cheil sostegno sia fissato in base a costi e ipotesi di mancato guadagno standardo in base a contributi conferiti in natura da parte dei beneficiari;
  • Al punto 2 "Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie dispesa" sono state inserite precisazioni relative alle indicazioni fornite dalla Commissione europea ed all'esame del contenuto delle misure inserite nel Reg.(CE)  n. 1698/2005 al fine dell'eventuale predisposizione di un quadro sinottico per la determinazione dell'ammissibilità delle spese oltre alla possibilità di individuare la possibilità di concedere anticipi;
  • Al paragrafo 2.1 "Investimenti  materiali realizzati da privati", limitatamente a determinate tipologie, cui il citato Reg. (CE) n. 1974/2006 fa riferimento;
  • Al paragrafo 2.2 "Investimentiimmateriali realizzati da privati", ammissibili solo se legati agli investimenti delparagrafo precedente e non superiori al 25% dell'intero investimento. Tale limite può essere derogato per l'attuazione della misura 124;
  • Al paragrafo 2.6 "Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro", si precisa che in base a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 679/2011 del 14 luglio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 1974/06 è possibile applicare disposizioni specifiche sui contributi in natura anche per il sostegno ad operazioni che non siano di investimento;
  • Al paragrafo 2.7  "Costi standard e ipotesi standard di mancato guadagno", applicabilità  dell'art. 53 del Reg. (CE) n. 1974/2006 per le seguenti misure: 122, 131, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227; tali disposizioni si applicano anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui alla misura 323. L'entità del sostegno non è quindi determinato in base agli importi delle fatture con cui sono stati acquisiti beni e servizi per la realizzazione degli investimenti ma verificando l'effettiva realizzazione degli stessi e la corretta remunerazione sulla base dei predetti calcoli;
  • Al paragrafo 2.8 "Anticipi per gli investimenti" precisazioni in merito agli anticipi da erogareai beneficiari del sostegno agli investimenti e ai Gal;
  • Al paragrafo 2.10 "Operazionirealizzate da Enti Pubblici" su iniziativa degli SM il FEASR, attraversol'assistenza tecnica, può finanziare, per ciascun programma, le attività dipreparazione, gestione, sorveglianza, valutazione informazione e controllo delprogramma stesso;
  • Al punto 3  "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" si ribadisce tra l'altro la non ammissibilità di alcune categorie di spese. Tuttavia, l'acquisto di animali e gli investimenti di sostituzione diventano ammissibili nel caso vengano effettuati interventi di ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali, ai sensi della misura 126. Tali spese, rimangono non ammissibili nel caso la predetta  misura venga attivata per operazioni legate all'introduzione di misure di prevenzione.
 

SCHEDA n.1 - INVESTIMENTI
 
Si aggiorna con i riferimenti agli investimenti per la Banda larga:
· canoni contratti IRU (diritti irrevocabili d'uso) per l'acquisizione dei diritto d'uso di infrastrutture di posa esistenti
 
Vengono inserite ex novo n. 3 tabelle riferite nel modo seguente:

  • Tabella n. 1 - campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE per lemisure di sviluppo rurale;
  • Tabella n. 2 - misure che comprendono operazioni di investimento;
  • Tabella n. 3 - misure che rientrano nell'art. 42 del TFUE e che comprendono operazioni di investimento.
 
 

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