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Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

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Prodotti fitosanitari e Sicurezza alimentare delle produzioni vegetali

L'insieme degli obblighi e divieti raggruppato sotto questo ambito ha lo scopo di assicurare che l'attività agricola e, in particolare, l'uso di sostanze potenzialmente pericolose (prodotti fitosanitari, combustibili, oli lubrificanti, ecc.) non causi fenomeni di inquinamento ambientale o di contaminazione dei prodotti.

Il sistema di tracciabilità delle produzioni agricole, di cui l'azienda agricola rappresenta il primo elemento, serve invece a riconoscere le cause di eventuali contaminazioni e a limitarne gli effetti nocivi.
Anche in questo caso, il primo obbligo per l'azienda agricola è quello di far conoscere all'autorità di gestione e controllo tutti gli elementi essenziali della propria attività attraverso la compilazione del cosiddetto quaderno di campagna.

Gli altri impegni costitutivi della Baseline sono relativi al corretto uso dei prodotti fitosanitari, che deve sempre rispettare le indicazioni contenute nell'etichetta, e allo stoccaggio delle sostanze utilizzate, che deve invece evitare la dispersione nell'ambiente delle sostanze immagazzinate.

 

Criteri (CGO), Norme (BCAA) e Requisiti (RM)

 
 
 

FAQ

É possibile acquistare fitofarmaci ad uso professionale anche senza partita IVA, purché in possesso di patentino.
Il Pan, Piano d'azione nazionale, prescrive, infatti, che "a decorrere dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali", senza alcun riferimento di tipo fiscale.
Come previsto dall'articolo 9 del D.LGS. n. 150/12, tutti coloro che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale devono essere in possesso del certificato di abilitazione (patentino). Pertanto un familiare, purché munito di patentino e delega, può acquistare il prodotto fitosanitario ed utilizzarlo in un'azienda intestata ad altri, sia familiare che non.
Nella fattispecie, il venditore di prodotti fitosanitari fatturerà all'azienda con il riferimento del n. di patentino di chi ha acquistato il prodotto. È inoltre importante che anche l'utilizzatore del prodotto sia munito di patentito. Qualora l'acquirente e l'utilizzatore del prodotto non coincidano, sarebbe consigliato riportare nel quaderno di campagna il n. di riferimento di entrambi i patentini.
Tutti coloro che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale devono essere in possesso del certificato di abilitazione così come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 150/12. Pertanto, se un dipendente dell'azienda si reca ad acquistare il prodotto fitosanitario da utilizzare nella stessa azienda, è necessario che sia in possesso del certificato di abilitazione e di una specifica delega sottoscritta dal suo titolare. Il venditore di prodotti fitosanitari fatturerà al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del dipendente.
Tutti coloro che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale devono essere in possesso del certificato di abilitazione così come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 150/12 ed a norma dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014 (decreto per l'adozione del PAN) tale deposito deve essere ad uso esclusivo dell'utilizzatore professionale.
Più nel dettaglio, la gestione del deposito dei prodotti fitosanitari rientra, in ogni caso, anche nelle responsabilità del datore di lavoro che però non deve necessariamente essere in possesso del certificato di abilitazione (patentino). In questo caso, il datore di lavoro, con opportuna delega, demanderà al dipendente (munito di certificato di abilitazione) la tenuta delle chiavi del deposito.
L'articolo 16 del D.Lgs. n. 150/12 prevede che gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservino presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione.
L'obbligo prevede di non trattare nelle "aree di rispetto" relative a punti di prelievo di acque destinate al consumo umano. Il D.Lgs. 152/06 prevede infatti che intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano sia vietato eseguire qualunque tipo di trattamento con prodotti fitosanitari entro un raggio di 200 metri.
Inoltre devono essere rispettate le distanze dai corpi idrici prescritte nelle etichette di prodotti fitosanitari. In alcuni casi nelle etichette sono riportate prescrizioni di divieto dell'utilizzo del prodotto entro 20 metri di distanza dai corpi idrici superficiali (es. fiumi, laghi, canali, etc.)".
I depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati.
Nel caso in cui la cisterna sia posizionata all'esterno, si rende necessario che essa sia dotata di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.
 
 

Per comunicazioni, richieste e informazioni scrivere all'indirizzo e-mail: baseline@ismea.it