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Uso dei Prodotti fitosanitari (CGO 10)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
A chi si applica
Il Criterio si applica a tutti i beneficiari di pagamenti diretti e delle misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali che sono assoggettati alla condizionalità.
Impegni a carico dell'azienda
- usare solo prodotti ammessi (vale a dire commercializzabili e non revocati), rispettando le prescrizioni d'utilizzo previste nell'etichetta e impiegando adeguati dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;
- registrare nel quaderno di campagna i trattamenti effettuati e conservare le fatture dei prodotti fitosanitari acquistati nei 3 anni precedenti;
- disporre, a decorrere dal 26 novembre 2015, del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale rilasciato dai competenti uffici regionali. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014 (PAN), i patentini rilasciati e rinnovati, attraverso le modalità stabilite dal DPR n. 290/2001 e s.m.i., in data precedente all'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
- prevedere in azienda un sito a norma e ad uso esclusivo per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e provvedere al corretto smaltimento dei contenitori e residui in conformità con quanto previsto dal Piano d'azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (punto VI.1 dell'allegato VI del decreto);
- conservare la scheda o il modulo del trattamento effettuato, in caso di ricorso a contoterzisti. In alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda. Ove previsto, il contoterzista timbra il modulo o il registro.
Glossario
"Registro dei trattamenti o quaderno di campagna": modulo aziendale unico che riporta l'elenco cronologico dei trattamenti fitosanitari effettuati sulle colture o moduli distinti relativi ciascuno ad una singola coltura. Al suo interno devono essere riportati nome e quantità di prodotto impiegato, causale dell'impiego e superficie agricola trattata.
"Sito di stoccaggio per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari": sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci. Per essere a norma, il sito deve essere un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato.
Esclusioni o deroghe
Non previste
Intervento delle Regioni o Province autonome
Le Regioni e le Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'art. 55 del Reg. (CE) 1107/09. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni sopra indicati.
Conformità
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Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti. I prodotti fitosanitari inoltre devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e ben leggibili.
Non conformità
Sito di stoccaggio non conforme
Il sito di stoccaggio per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari deve essere costituito da un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato.
I locali devono disporre di sistemi di contenimento per evitare sversamenti accidentali.






Normativa di riferimento
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni.
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione".
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".