1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu di sezione
Rete Rurale Nazionale
 
Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

Contenuto della pagina

Sicurezza alimentare delle produzioni vegetali (CGO 4)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1). Artt. 14, 15, 17 (paragrafo 1) e artt. 18, 19 e 20.

 

A chi si applica

Il Criterio si applica a qualsiasi superficie dell'azienda, comprese le superfici agricole e le strutture aziendali, sulle quali sono verificate le corrette modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

 

Impegni a carico dell'azienda

Le aziende produttrici devono rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

Per le produzioni vegetali occorre:

  • assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari;
  • aggiornare (entro 30 giorni da ogni trattamento) e conservare il registro dei trattamenti effettuati negli ultimi 3 anni, nonché i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  • manipolare e stoccare correttamente le sostanze pericolose, compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, etc. per evitare ogni contaminazione delle produzioni;
  • registrare le operazioni di acquisto e vendita dei prodotti agricoli per alimentare la catena di tracciabilità e tutela dei consumatori.
 

Esclusioni o deroghe

Non previste

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e le Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola sulla base delle norme di recepimento. In assenza di provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome si applicano gli impegni sopra indicati.

 

Non conformità

Clicca per ingrandire

Stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose

Le modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, etc.) devono consentire di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, etc.).

 
 

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1). Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
  • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))).
  • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
  • D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".
  • Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".