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Rete Rurale Nazionale
 
Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

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Controlli e Sanzioni

Il sistema dei controlli

I finanziamenti della PAC rappresentano un compenso che la collettività è disposta a pagare agli agricoltori in cambio dell'erogazione di "beni pubblici", ovvero la produzione di alimenti sicuri, a prezzi accessibili e rispettosi dell'ambiente. Per assicurare che questi finanziamenti siano utilizzati correttamente, garantendo il raggiungimento degli obiettivi e la prosecuzione del sostegno economico a questo settore, è stato messo in piedi un rigoroso sistema di controllo degli impegni volontari e degli elementi della Baseline.

Tale sistema di controllo fa capo a diversi organismi pubblici:

  • Organismi pagatori (AGEA o Organismi Pagatori Regionali) che selezionano ogni anno un campione di aziende agricole tra quelle che presentano domande di aiuto 
  • Servizi Veterinari delle ASL competenti a livello territoriale, nell'ambito dei controlli che riguardano gli allevamenti zootecnici e relativi a: sicurezza alimentare, farmaco sorveglianza, identificazione e registrazione degli animali, malattie degli animali, benessere degli animali 
  • Altri Enti competenti che, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, eseguono una sorveglianza attiva sul territorio
  • Organi di Polizia giudiziaria attivi sul territorio.
 

Riduzioni ed esclusioni

Nel caso in cui l'agricoltore sia sottoposto ad un controllo ed emergano delle irregolarità per uno o più elementi, l'ammontare del pagamento è ridotto. Le modalità di applicazione delle riduzioni cambiano a seconda della tipologia di norma, criterio o requisito che sia stato violato.

La valutazione dell'esito dei controlli ai fini della determinazione della sanzione è effettuata attraverso i seguenti "parametri di verifica" dell'inadempienza constatata:

  • portata/entità: determinata tenendo conto dell'impatto dell'infrazione, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
  • gravità: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione alla luce degli obiettivi dell'obbligo
  • durata: dipende dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli
  • reiterazione: si intende l'inadempienza ad uno stesso obbligo accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi.

In base alla valutazione complessiva di questi parametri le infrazioni possono essere considerate di rilevanza crescente e portare a riduzioni percentuali dei pagamenti che vanno dal 1% fino alla totale esclusione per uno o più anni. In particolare si possono avere i seguenti casi limite:

  • inadempienza minore (per la condizionalità): l'infrazione è considerata di limitata rilevanza in termini di portata, gravità e durata. In questi casi non si applica una sanzione ma l'azienda è chiamata ad adottare misure correttive con modalità e tempi definiti
  • inadempienze di lieve entità (per lo sviluppo rurale): in limitati casi in cui la violazione dei requisiti minimi non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo della misura, è prevista la possibilità di sospendere la sanzione nel caso in cui il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tempi fissati
  • inadempienza intenzionale estrema: si tratta di un'infrazione considerata intenzionale e ripetuta in tre anni civili consecutivi. L'azienda che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali, sarà esclusa dai pagamenti nell'anno civile successivo.
 
 
 

FAQ

In caso di assenza o di mancato o non conforme aggiornamento del registro dei trattamenti, ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilita di effettuare le necessarie verifiche, i parametri di verifica di portata, gravita e durata sono valutati tutti a livello alto (P=5, G=5, D=5).
L'intenzionalità è assegnata quando si riscontra la contemporanea assenza del registro dei trattamenti e del sito di stoccaggio dei fitofarmaci a norma.
In questo caso l'art. 16 prevede che "1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o più impegni previsti dalla tipologia di operazione, a norma degli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, che può portare fino all'esclusione, definita dell'autorità di gestione, nel rispetto del principio della proporzionalità, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'operazione in questione.
L'Autorità di controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l'art. 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le conseguenze previste dal successivo art. 17, comma 2. Fino al 2014, la sanzione consisteva nell'uscita dallo schema di aiuto per l'anno di infrazione, cioè se si infrangeva anche la "baseline" (impegno pertinente di condizionalità) oltre all'impegno virtuoso, "cadeva l'intero castello per quell'anno".
Il montante a cui si applicano è, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, quello relativo alla coltura, al gruppo di colture, la tipologia di operazione o parcella di riferimento a cui si riferiscono gli impegni violati.
 
 

Per comunicazioni, richieste e informazioni scrivere all'indirizzo e-mail: baseline@ismea.it