Il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, nell'ambito del proprio Piano di Sviluppo Locale, pubblica un bando per l'assegnazione di contributi in conto capitale del 50% del costo totale dell'intervento ammesso a contributo, per:
a) sostenere iniziative volte ad attivare forme di Agricoltura Sociale nell'ambito delle aziende agricole, seguendo le definizioni e le indicazioni riportate nel successivo art. 4;
b) completare il sistema di offerta turistica dedicato al turismo accessibile - già attivato dal GAL con le diverse operazioni realizzate attraverso la Misura 313 e rientrante nelle attività previste dall'Agricoltura Sociale - coinvolgendo direttamente le aziende agricole e inserendole per la prima volta nella rete degli operatori dedicata al turismo accessibile che il GAL sta costruendo attraverso l'Asse IV Leader.
- Beneficiari
Sono beneficiari degli interventi di cui all'art. 8 del presente bando i membri di una famiglia agricola (intendendosi per "membro di una famiglia agricola" il titolare dell'azienda agricola, il coniuge ed i parenti di primo grado); si ricorda che i requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.
Non si fa distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società di persone, nonché cooperative agricole e società di capitali.
- Spese ammissibili
1.Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:
a.1) interventi materiali di recupero, ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati, manufatti e loro pertinenze, finalizzati all'attività ricettiva, all'ospitalità agrituristica e a contenere le attività e i servizi di cui al precedente art. 7;
a.2) opere connesse al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, comprese quelle necessarie per raggiungere i luoghi dove vengono svolte le attività e i servizi di cui al precedente art. 7;
b) realizzazione di impianti tecnologici strettamente funzionali alle attività e ai servizi di cui al precedente art. 7;
c) acquisto e installazione di arredi e di attrezzature, incluse quelle informatiche, funzionali all'attivazione dei servizi come descritti all'art. 7; con riferimento agli arredi si precisa che sono ammissibili esclusivamente quelli strettamente connessi all'erogazione del servizio (e non mobilia generica);
d) spese tecniche come di seguito precisato:
d1. spese tecniche propriamente dette (progetti, planimetrie, elaborati grafici, computi metrici, ecc.), per le quali non si può superare la percentuale prevista dalle disposizioni per l'applicazione del prezziario regionale (DGR n. 42-386 del 4.07.2000 e s.m.i.);
d2. spese immateriali (es. acquisto di servizi finalizzati, consulenze specialistiche, studi di fattibilità, analisi di mercato, spese di certificazione, ecc.).
Le tipologie d1 e d2 sono ammissibili per un importo complessivamente non superiore al 12% del costo del progetto.
2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili anche in locali e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo pari al vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 28, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A3)
Scadenza del bando: 29 luglio 2013
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