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Solchi acquai temporanei (BCAA 5)

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

 

A chi si applica

La Norma si applica a tutte le superfici agricole con particolare riguardo ai terreni in pendenza che, a causa dei fenomeni erosivi e in assenza di sistemazioni, manifestano incisioni diffuse (rigagnoli).

 

Impegni a carico dell'azienda

Sui seminativi in terreni declivi:

  • realizzare solchi acquai temporanei per convogliare l'acqua piovana in fossi o alvei naturali disposti ai bordi dei campi, tranne che sulle superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;

Su tutte le superfici agricole:

  • non effettuare livellamenti, ad esclusione di quelli autorizzati;
  • mantenere in buone condizioni la rete aziendale per lo sgrondo delle acque e la baulatura. L'impegno di ritiene rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo.

N.B.: Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti, nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

 

Glossario

"Solchi acquai temporanei": sistemazione idraulica del terreno variabile in funzione delle caratteristiche dell'appezzamento. I solchi devono essere trasversali alla pendenza e la distanza tra di loro non è superiore a 80 metri.

"Fasce inerbite": strisce di terreno non soggette a lavorazioni (inerbimento naturale), di ampiezza minima di 5 metri e realizzate con andamento trasversale alla pendenza. Le fasce hanno lo scopo di rallentare il ruscellamento superficiale e assorbire l'acqua piovana. La distanza tra le fasce non può essere superiore ai 60 metri.

Esclusioni o deroghe

La deroga agli impegni sopra elencati è prevista nei seguenti casi.

Sui seminativi in terreni declivi:

  • in caso di terreni fortemente acclivi o in assenza di canali naturali/artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai o su suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, se individuati dalla Regione o Provincia autonoma, occorre realizzare delle fasce inerbite ad andamento trasversale alla massima pendenza o altri interventi conservativi equivalenti.

Su tutte le superfici agricole:

  • sono consentiti livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia;
  • è consentito il ridisegno e successivo mantenimento della rete scolante, in caso di trasformazione fondiaria;
  • in merito all'ultimo impegno, sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive "Uccelli" e "Habitat".
 

Criticità

Infrazioni a questa Norma sono rilevate ancora con una certa frequenza, in particolare per la mancata realizzazione dei solchi acquai.

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e le Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

  • gli aspetti applicativi (distanze e criteri di esecuzione) per la realizzazione dei solchi acquai temporanei, nonché l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno e gli impegni alternativi (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) previsti in caso di ricorso a deroga;
  • gli impegni relativi all'attuazione di livellamenti e alla manutenzione della rete idraulica aziendale.