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Copertura vegetale dei terreni per prevenire l'erosione del suolo (BCAA 4)

Copertura minima del suolo per proteggere i terreni dall'erosione.

 

A chi si applica

La Norma riguarda tutte le aziende con superfici agricole soggette o potenzialmente soggette ad erosione da parte di agenti atmosferici ed ha lo scopo di evitare che il terreno sia privo di una copertura vegetale e, come tale, soggetto ad erosione degli strati più fertili.

 

Impegni a carico dell'azienda

Sulle superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:

  • assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

Su tutte le superfici agricole:

  • assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 maggio successivo;
  • in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (ad es. la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, etc.) nel corso della preparazione del terreno di semina.
  • non eseguire lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.
 

Esclusioni o deroghe

La deroga agli impegni sopra elencati è prevista nei seguenti casi.

Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:

  • la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  • terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  • in caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del D.M del 7 marzo 2002;
  • per lavorazioni funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  • in caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
  • a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Su tutte le superfici agricole:

  • per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.
 

Criticità

Non si riscontrano particolari criticità rispetto a questa Norma.

Intervento delle Regioni o Province autonome

Le Regioni e le Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

  • eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo;
  • le modalità di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale;
  • l'intervallo di tempo di 90 o più giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 maggio, ove assicurare una copertura vegetale o l'adozione di tecniche per la protezione del suolo;
  • le eventuali tipologie di lavorazioni vietate.