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Protezione degli habitat (CGO 3)

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Articolo 6, paragrafi 1 e 2.

 

A chi si applica

Il Criterio si applica A tutte le aziende con superfici agricole ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

 

Impegni a carico dell'azienda

Sui terreni compresi in Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC):

  • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
  • divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
  • presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno (superfici non utilizzate per fini produttivi);
  • attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  • rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
  • divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  • divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.
 

Esclusioni o deroghe

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

  • pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  • terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  • colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  • nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  • sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e Province autonome, in collaborazione con Agea e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC e ZPS anche al fine di una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sopra indicati.

 
 

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni.
  • Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
  • Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni.
  • Decisione di esecuzione (UE) 2015/2369 della Commissione del 26 novembre 2015 che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11.02.2016).
  • Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).
  • Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).