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Protezione degli uccelli selvatici (CGO 2)

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.

 

A chi si applica

Il Criterio si applica a tutte le aziende con superfici agricole e con superfici forestali.

 

Impegni a carico dell'azienda

Sui terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS):

  • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
  • divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
  • mantenimento di una copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  • rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
  • divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  • divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Su tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS):

  • mantenere sul terreno gli alberi isolati, alberi in filari o siepi, qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista.

Ai fini del presente obbligo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:

  • elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
  • siepi di larghezza superiore a 20 metri.
 

Esclusioni o deroghe

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

  • pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  • terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  • colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  • nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  • sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

Con riferimento all'impegno del mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi valgono le seguenti deroghe:

  • presenza di motivazioni di ordine fitosanitario per l'eliminazione degli elementi, riconosciute dalle Autorità Competenti;
  • interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
  • interventi di eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, etc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo), effettuati per l'ordinaria manutenzione dei terreni agricoli.
 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e Province autonome, in collaborazione con Agea e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC e ZPS, anche al fine di una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sopra indicati.

 
 

Normativa di riferimento

  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis.
  • D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni.
  • Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
  • Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni.
  • Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).