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Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RM Fert)
Obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali"di cui all'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.
A chi si applica
Tali requisiti si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.
Impegni a carico dell'azienda
Gli impegni per le aziende si distinguono in:
Obblighi amministrativi per le aziende con terreni in Zone Ordinarie (ZO) e Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN):
- comunicazione alle Autorità competenti dell'utilizzazione di effluenti, completa o semplificata
- predisposizione di un piano di utilizzazione agronomica completo o semplificato in base al quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato utilizzato.
Obblighi relativi agli stoccaggi:
- presenza, manutenzione e corretto dimensionamento degli impianti di stoccaggio.
Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali):
- corretta gestione dei cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali;
- rispetto degli obblighi e divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti:
- divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo coerente con la BCAA 1);
- corretta applicazione dei fertilizzanti sui terreni in forte pendenza (no liquami, no fertilizzanti in forma liquida);
- divieto di spandimento su aree a destinazione non agricola, nei boschi o in prossimità dei centri abitati;
- divieto di fertilizzazione su terreni gelati, innevati o saturi d'acqua;
- limitazioni all'uso di liquami in orticoltura o sulle foraggere.
Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture):
- rispetto dei limiti di azoto al campo e di quelli sulle colture stabiliti dal Programma d'Azione Regionale.
Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo:
- rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.
Esclusioni o deroghe
Non previste
Intervento delle Regioni o delle Province autonome
Regioni e Province autonome possono specificare con propri provvedimenti gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
In assenza dei provvedimenti di Regioni e Province autonome si applicano gli impegni sopra indicati.
Criticità
Le criticità sono analoghe a quelle indicate per il CGO 1, ovvero:
-rispetto degli obblighi di tipo amministrativo;
-rispetto dei vincoli relativi agli stoccaggi, presenza e capacità degli impianti.
Normativa di riferimento
- DM 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di buona pratica agricola".
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152".
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, così come modificato dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.