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Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

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Fertilizzanti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (CGO 1)

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Art. 4 e 5.

 

A chi si applica

Il Criterio riguarda tutte le aziende con superfici agricole comprese in tutto o in parte in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

 

Impegni a carico dell'azienda

Obblighi amministrativi:
Si applicano a tutte le aziende che producono e utilizzano nel proprio ciclo produttivo agricolo gli effluenti zootecnici (letame, liquame), le acque reflue ed il digestato.
Gli obblighi sono crescenti al crescere del quantitativo di azoto, prodotto o utilizzato, derivante da queste sostanze e prodotti.

La tabella di riferimento per l'applicazione degli obblighi amministrativi è la seguente:

CLASSE
Azoto al campo prodotto (Kg/anno)
Obblighi amministrativi
1
Minore o uguale a 1000
Esonero dalla comunicazione e dal PUA
(art. 29 comma 7)
2
Da 1001 a 3000
Comunicazione semplificata
(All. V parte C)
Esonero dal PUA
3
Da 3001 a 6000
Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato
(All. V parte B)
4
Maggiore di 6000
Comunicazione completa con PUA completo
(All. V parte A)
5
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis


Allevamenti bovini con più di 500 UBA
Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo
(art. 19 c.1 e All. V parte A)

Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

A questi obblighi, validi a livello nazionale, si aggiunge la predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN.

Obblighi relativi agli stoccaggi:
L'azienda deve garantire la presenza di siti di stoccaggio capienti ed efficienti. L'obiettivo è contenere gli effluenti prodotti o utilizzati fino all'avvenuta maturazione e fino al momento in cui sia possibile la loro utilizzazione in campo.
In termini generali, la capacità di stoccaggio minima da garantire è pari al quantitativo prodotto dall'allevamento in 90 giorni consecutivi. Questo periodo corrisponde nella generalità dei casi al periodo di maturazione del letame e dei liquami ed è pari al periodo di divieto di utilizzo invernale (1° novembre - 28 febbraio).
Gli stoccaggi devono contenere senza perdite gli effluenti immagazzinati e sono distinti in stoccaggi dei materiali palabili (letami, pollina, etc.) e non palabili (liquami).

Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti:
Nelle zone vulnerabili (ZVN) il massimo apporto di azoto al campo proveniente dagli effluenti zootecnici non può superare la soglia di 170 kg/ha/anno. Nelle Regioni che hanno chiesto la deroga alla UE (regioni padane) il massimale sale a 210 kg/ha/anno, ma le aziende che aderiscono alla deroga devono assoggettarsi a piani produttivi particolari, ricchi di colture nitrofile, in grado cioè di assorbire grandi quantità di azoto dal terreno.
Oltre a questo vincolo, i Programmi d'Azione regionali, che definiscono nel dettaglio le modalità di applicazione del Decreto nazionale, stabiliscono quali sono i massimi apporti totali di azoto per le singole colture.

Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei di materiali palabili
Si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN).
Oltre ai vincoli relativi alle quantità, esistono obblighi e divieti relativi alle modalità ed ai tempi di distribuzione degli effluenti sul terreno. In sostanza si tratta di evitare che:

  1. gli effluenti e il loro carico fertilizzante si trasferisca tal quale nella falda acquifera o, peggio, direttamente nei corsi d'acqua;
  2. le operazioni di fertilizzazione inquinino le colture o i prodotti destinati al consumo umano o zootecnico.

In ultimo, sono dettate le condizioni che rendono possibile lo stoccaggio temporaneo del letame in campo, finalizzato ad una sua pronta utilizzazione.

Rispetto dei divieti spaziali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:

  • fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
  • fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
  • terreni in pendenza;
  • aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
  • boschi;
  • terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
  • in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano.

Rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato):

  • periodo 1 novembre - 28 febbraio;
  • altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

Glossario

"PUA": piano di utilizzazione agronomica degli effluenti.

 

Esclusioni o deroghe

Non previste

 

Criticità

Le principali criticità relative al CGO 1 sono:
       - rispetto degli obblighi di tipo amministrativo;
       - rispetto dei vincoli relativi agli stoccaggi, presenza e capacità degli impianti.

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.
In assenza di provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni sopra indicati.

 

Conformità

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Platea per lo stoccaggio del letame

E' visibile il "colaticcio" (parte liquida presente negli stoccaggi di letame) derivante dal processo di maturazione del letame e dall'accumulo dell'acqua piovana.

 
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Vasca di liquami

Pozzetto di raccolta del colaticcio visto dall'esterno.

 
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Vasca raccolta liquami letamaia

Nella parte alta dell'immagine si vede la platea per lo stoccaggio del letame con il chiusino del pozzetto per la raccolta del colaticcio.

 

Non conformità

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Stoccaggio - cumulo di letame su platea

Il muretto di contenimento in primo piano non appare sufficiente a contenere eventuali perdite.

 
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Platea per lo stoccaggio del letame

Si nota in basso la pendenza del piano in cemento. Il muretto di contenimento a sinistra appare fessurato e necessita di un intervento di impermeabilizzazione.

 
 

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-4-2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni. Art. 74, lett. pp) e Art. 92.
  • D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
  • Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
  • Decreto 25 febbraio 2016, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato (S.O. della G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), che abroga e sostituisce il Decreto 7 aprile 2006 a partire dal 19 aprile 2016.