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Criteri di mantenimento delle superfici agricole

Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

 

A chi si applica

Tali criteri si applicano alle aziende che aderiscono alle misure 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali", 11 su "agricoltura biologica" e 12 "indennità Natura 2000 e direttiva quadro sull'acqua", nonché a tutte le aziende che fanno domanda di pagamenti diretti.

 

Impegni a carico dell'azienda

  1. far sì che i terreni siano accessibili per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie senza difficoltà e con normali mezzi agricoli;realizzare su dette superfici un'attività agricola a cadenza almeno annuale che preveda una pratica agronomica idonea a:
    1. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
    2. limitare la diffusione delle infestanti;
    3. mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
  2. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione;
  3. se sui terreni è svolta unicamente attività di pascolo o pratiche tradizionali, realizzare il pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni e con densità minima di 0,2 UBA per ettaro all'anno di pascolo permanente.
 

Glossario

"Pratica tradizionale": si intendono pratiche per superfici destinate al pascolo, che hanno carattere tradizionale e sono comunemente applicate in tali superfici, o pratiche importanti per la conservazione degli habitat e dei biotopi, oppure una combinazione di tali pratiche.

 

Esclusioni o deroghe

Non previste

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni ed al carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente.

 

Normativa di riferimento

  • DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 art. 2 (con i successivi chiarimenti MIPAAF dell'08/05/2015 e 29/05/2015).