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Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

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Attività agricola minima

Esercizio di un'attività agricola sulle superfici mantenute naturalmente (ad es. pascoli e prati posti in alta quota).

 

A chi si applica

Il Criterio si applica a tutte le superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Tali superfici sono quelle con pendenza superiore al 30% e situate, a seconda della localizzazione geografica, oltre le quote indicate di seguito (ove non sussistano particolari provvedimenti da parte delle Regioni o Province autonome, che hanno facoltà di individuare specifiche aree sottoposte all'"attività agricola minima").

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti:

  • Alpi Occidentali: 2000 metri s.l.m.
  • Alpi Orientali: 1800 metri s.l.m.
  • Appennini: 1700 metri s.l.m.
 

Impegni a carico dell'azienda

  1. effettuare almeno uno sfalcio all'anno o altra operazione colturale per migliorare il pascolo;
  2. se le superfici sono sottoposte a particolari vincoli ambientali (pendenza, altimetria e ridotta produttività) che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, realizzare su tali superfici il pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e con densità minima di 0,2 UBA per ettaro all'anno di pascolo permanente.
 

Esclusioni o deroghe

Non previste

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e Province autonome hanno facoltà di individuare, con propri provvedimenti, specifiche aree sottoposte all'"attività agricola minima"

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Normativa di riferimento

  • Art. 3 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.