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Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

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Sicurezza Alimentare (CGO 4)

Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

 

A chi si applica

Il Criterio si applica a qualsiasi superficie dell'azienda, comprese le superfici agricole e le strutture aziendali, sulle quali sono verificate le corrette modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

 

Impegni a carico dell'azienda

Le aziende produttrici devono rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

Produzioni animali:

  • evitare la contaminazione dei prodotti destinati agli animali, provvedendo anche a registrare informazioni sull'origine di tali prodotti, nonché sui controlli e analisi effettuate sugli stessi e sugli animali.
 

Produzione di latte crudo:

  • garantire che gli animali in produzione siano in buona salute, non maltrattati e che abbiano rispettato i tempi di sospensione dalla produzione in caso di trattamenti con prodotti o sostanze ammesse;assicurare la corretta gestione e la pulizia degli impianti e dei locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
  • rispettare condizioni d'igiene nelle operazioni di mungitura, di corretto stoccaggio e trasporto del latte;
  • provvedere alla conservazione della documentazione completa relativa alla registrazione del latte venduto e prima destinazione nonché del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco).
 

Produzione di uova:

  • rispettare le condizioni d'igiene dei locali aziendali e la buona conservazione delle uova (lontane da fonti di odori estranei, dall'esposizione diretta alla luce solare e protette da urti in maniera efficace.
 

Produzione di mangimi:

  • registrare l'operatore all'autorità regionale competente in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;assicurare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali per prevenire ogni contaminazione degli stessi, tenendo conto dei risultati delle analisi effettuate;
  • registrare ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi ed impiego di sementi OGM, nonché la quantità, la provenienza e destinazione di ogni elemento costitutivo del mangime al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti.
 

Esclusioni o deroghe

Non previste

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e le Province autonome definiscono sulla base delle norme di recepimento gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

 

Foto non conformi

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Produzione di mangimi e alimenti

Le aziende che operano nel campo della Produzione di mangimi o alimenti per gli animali devono registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

 
 

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1). Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
  • Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  • Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento.
  • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))).
  • Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1).
  • Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6.
  • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
  • Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modificazioni.
  • Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005).
  • Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
  • Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 maggio 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
  • Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi" (G.U. n. 287 del 09/12/2008).
  • D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
  • D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".
  • Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".