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Identificazione e registrazione dei bovini (CGO 7)
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1).
A chi si applica
Il Criterio si applica a tutte le aziende assoggettate alla condizionalità con allevamenti bovini e bufalini.
Impegni a carico dell'azienda
Gli impegni da assolvere sono relativi a:
- Registrazione dell'azienda presso l'A.S.L. e in Banca Dati Nazionale (BDN):
- registrazione presso il servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio attività;
- registrazione dell'azienda presso la BDN;
- comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali: o nella BDN con accesso tramite smart card o tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- Identificazione e registrazione degli animali:
- obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda In caso di importazione di un capo da Paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera;
- compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN;
- aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra in BDN);
- registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- acquisizione del passaporto dal servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale;
- comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al servizio veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- Registro aziendale:
- corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
- Movimentazione dei capi, nascite - ingresso in azienda - decesso:
- registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni, nei casi previsti;
- nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla, nei casi previsti;
- registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal servizio veterinario, nei casi previsti.
- Movimentazione dei capi, uscita dall'azienda:
- compilazione del modello 4;
- aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.
Esclusioni o deroghe
Non previste
Intervento delle Regioni o delle Province autonome
Le Regioni e Province autonome definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome si applicano gli impegni sopra descritti.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali".
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96.
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" successive modifiche e integrazioni.
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini".
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" e successive modifiche e integrazioni.
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina".
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina".
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P.