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Identificazione e registrazione dei suini (CGO 6)

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31).

 

A chi si applica

Il Criterio si applica a tutte le aziende con allevamenti suinicoli.

 

Impegni a carico dell'azienda

  1. Registrazione dell'azienda:
    1. richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio attività;
    2. comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda, entro 7 giorni;
  2. Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda:
    1. obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi entro 3 giorni dall'evento; per i nati ed i morti entro 30 giorni;
    2. comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
    3. comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN;
    4. movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN;
  3. Identificazione e registrazione degli animali:
    1. obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.
 

Esclusioni o deroghe

  • le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi) e a comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale;
  • le aziende detentrici di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'A.S.L., a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello 4).
 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/71/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome si applicano gli impegni sopra indicati.

 

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. n. 200/2010, "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.