Contenuto della pagina
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 9)
Direttiva 2008/119/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli.
A chi si applica
Il Criterio si applica a tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.
Impegni a carico dell'azienda
Le aziende devono rispettare i seguenti obblighi e divieti.
- Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
- Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
- Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti;
- Farina di sangue di non ruminante;
- Proteine animali trasformate di animali ruminanti e non ruminanti.
- Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
- Farina di sangue di non ruminante;
- Proteine animali trasformate di animali non ruminanti e di animali ruminanti.
- Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
Esclusioni o deroghe
Previste dal Regolamento (CE) n. 1292/05, allegato IV par. II
Intervento delle Regioni o delle Province autonome
Le Regioni e le Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda sulla base delle norme di recepimento del Regolamento (CE) n. 999/2001.
Normativa di riferimento
- Regolamento (CE) n. 999/2001: "Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili";
- Regolamento (CE) n. 1292/2005, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali.