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Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

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Encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 9)

Direttiva 2008/119/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli.

 

A chi si applica

Il Criterio si applica a tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

 

Impegni a carico dell'azienda

Le aziende devono rispettare i seguenti obblighi e divieti.

  1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
    1. Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
    2. Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
    3. Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti;
    4. Farina di sangue di non ruminante;
    5. Proteine animali trasformate di animali ruminanti e non ruminanti.
  2. Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
    1. Farina di sangue di non ruminante;
    2. Proteine animali trasformate di animali non ruminanti e di animali ruminanti.
  3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
 

Esclusioni o deroghe

Previste dal Regolamento (CE) n. 1292/05, allegato IV par. II

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e le Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda sulla base delle norme di recepimento del Regolamento (CE) n. 999/2001.

 

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) n. 999/2001: "Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili";
  • Regolamento (CE) n. 1292/2005, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali.