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Protezione dei suini (CGO 12)

Direttiva 2008/120/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei suini.

 

A chi si applica

Il Criterio si applica a tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti suinicoli.

 

Impegni a carico dell'azienda

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n 122/2011 e successive modificazioni, sinteticamente riportati di seguito.

  1. Realizzazione e gestione dei recinti, locali e attrezzature:
    1. devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato e un accesso permanente ad una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione;
    2. i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini ed i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
    3. deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l'allontanamento dei liquami;
    4. nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;
    5. le pavimentazioni dei ricoveri devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo tale da permettere a tutti gli animali di avere accesso ad una zona in cui coricarsi contemporaneamente nonché riposare e alzarsi con movimenti normali;
    6. l'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
    7. scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
    8. i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;
    9. gli animali devono essere tutelati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
    10. l'illuminazione deve essere garantita per un periodo di minimo 8 ore al giorno.
  2. Alimentazione dei suini:
    1. nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
    2. disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
    3. disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette.
  3. Mutilazioni degli animali:
    1. divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente, con le seguenti eccezioni purché praticate da un veterinario o da altra persona formata: riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita; riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza; mozzamento di una parte della coda; castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; apposizione di un anello al naso (ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale).
  4. Personale impiegato:
    1. qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D.Lgs. 122 del 7/7/2011.
 

Esclusioni o deroghe

Non previste

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e le Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/120/CEE.

 

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. n. 122 del 7 luglio 2011, "Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini".