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Protezione dei suini (CGO 12)
Direttiva 2008/120/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei suini.
A chi si applica
Il Criterio si applica a tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti suinicoli.
Impegni a carico dell'azienda
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n 122/2011 e successive modificazioni, sinteticamente riportati di seguito.
- Realizzazione e gestione dei recinti, locali e attrezzature:
- devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato e un accesso permanente ad una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione;
- i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini ed i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
- deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l'allontanamento dei liquami;
- nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;
- le pavimentazioni dei ricoveri devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo tale da permettere a tutti gli animali di avere accesso ad una zona in cui coricarsi contemporaneamente nonché riposare e alzarsi con movimenti normali;
- l'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
- scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
- i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;
- gli animali devono essere tutelati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
- l'illuminazione deve essere garantita per un periodo di minimo 8 ore al giorno.
- Alimentazione dei suini:
- nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
- disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
- disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette.
- Mutilazioni degli animali:
- divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente, con le seguenti eccezioni purché praticate da un veterinario o da altra persona formata: riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita; riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza; mozzamento di una parte della coda; castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; apposizione di un anello al naso (ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale).
- Personale impiegato:
- qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D.Lgs. 122 del 7/7/2011.
Esclusioni o deroghe
Non previste
Intervento delle Regioni o delle Province autonome
Le Regioni e le Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/120/CEE.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. n. 122 del 7 luglio 2011, "Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini".