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Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

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Protezione dei vitelli (CGO 11)

Direttiva 2008/119/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli.

 

A chi si applica

Il Criterio si applica a tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti di bovini/bufalini.

 

Impegni a carico dell'azienda

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n 126/2011, sinteticamente riportati di seguito.

  1. Realizzazione e gestione dei recinti, locali e attrezzature:
    1. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
    2. i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
    3. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà;
    4. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
    5. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
    6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
    7. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
    8. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
    9. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, etc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti.
  2. Alimentazione dei vitelli:
    1. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche;
    2. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
    3. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita;
    4. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca in quantità sufficiente, oppure deve poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi, bevendo altre bevande;
    5. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
 

ESCLUSIONI O DEROGHE

Non previste

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e le Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello dell'azienda sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/119/CEE.

 

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011, "Attuazione della Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli".