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Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

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Identificazione e registrazione degli ovicaprini (CGO 8)

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

 

A chi si applica

Il Criterio si applica a tutte le aziende assoggettate alla condizionalità con allevamenti ovicaprini.

 

Impegni a carico dell'azienda

Gli impegni da assolvere sono relativi a:

  1. Registrazione dell'azienda presso l'A.S.L. e in Banca Dati Nazionale (BDN):
    1. richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
    2. comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali: o direttamente nella BDN con accesso tramite smart card o tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
    3. comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
  2. Registro aziendale e BDN:
    1. obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
    2. movimentazione dei capi tramite modello 4 ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel registro aziendale e in BDN;
    3. per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
    4. aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.
  3. Identificazione e registrazione degli animali:
    1. per i nati prima del 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
    2. per i nati dopo il 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
    3. per i capi nati dopo il 31 dicembre 2009: obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.
 

Esclusioni o deroghe

Non previste

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola sulla base delle norme di recepimento. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome si applicano gli impegni sopra descritti.

 

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CE relativa all'identificazione e registrazione degli animali".
  • D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.