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Home Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ENRD

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Divieto di uso di talune sostanze (CGO 5)

Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE e dalla Direttiva 2008/97/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

 

A chi si applica

Il Criterio riguarda le aziende con allevamenti di bovini, bufalini, suini,ovi-caprini, avicoli, conigli, selvaggina e i produttori di latte, uova, miele.

 

Impegni a carico dell'azienda

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158, in particolare:

  • divieto di somministrazione agli animali di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste, se non per scopo terapeutico e zootecnico e sotto prescrizione medico-veterinaria. In questo caso, la somministrazione ad animali chiaramente identificati deve essere effettuata da un medico veterinario;
  • divieto di destinare alla commercializzazione animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, etc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con tali sostanze effettuato a scopo terapeutico o zootecnico, non sia rispettato il tempo di sospensione.
 

GLOSSARIO

"Sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste": tireostatici, stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri, estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati, sostanze beta-agoniste (possibili deroghe) e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati), androgena o gestagena (possibili deroghe).

"Trattamento a scopo terapeutico": la somministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 158/2006, ad un singolo animale da azienda, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto, nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni.

"Trattamento a scopo zootecnico": la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 158/2006.

 

Esclusioni o deroghe

Non previste

 

Intervento delle Regioni o delle Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

 

Normativa di riferimento

  • Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
  • Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modificazioni.