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Parere 25 luglio 2012 (n. aff. 4429/2011)
Insediamento dei giovani agricoltori
Periodo di programmazione:
2007-2013
Misura del PSR coperta:
112 - Insediamento dei giovani agricoltori
Parole chiave:
primo insediamento, giovani agricoltori, autotutela, revoca contributo, risarcimento del danno
 
 
Sulla definizione di giovani imprenditori agricoli e sulla legittimità della revoca del contributo concesso.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere reso nell'adunanza del 25.7.2012 (n. aff. 4429/2011 omissis contro la Provincia di Firenze).

Massima

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca, eccependo la violazione dell'art. 21nonies, legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti ed in contraddizione con la delibera regionale che regola la materia.
La normativa regionale invocata dal ricorrente definisce come giovani imprenditori, gli agricoltori di età inferiore ai 40 anni, che si insedino per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
Il Consiglio di Stato ritiene che "a prescindere dalla qualificazione dell'atto impugnato, non vi è dubbio che la revoca del beneficio è stata disposta all'interno di un procedimento nel cui ambito l'Amministrazione, sia pure entro un termine temporale assai dilatato, ha esercitato i poteri in autotutela che la legge gli intesta. Poteri che in questo caso dovevano inderogabilmente essere esercitati.
Infatti, se è pur vero che le eventuali ragioni del diniego si potevano enucleare già sulla base della prima domanda trasmessa dall'interessato (...), è altrettanto vero che l'Amministrazione ha dimostrato di aver avuto l'esatta conoscenza e percezione della carenza di un requisito previsto dal bando solo all'atto della procedura per lo svincolo della fideiussione; e in questa situazione, sulla base della giurisprudenza in materia, non residuava più alcun potere in testa alla PA per esercitare una valutazione discrezionale che facesse prevalere un criterio di tutela dell'affidamento; il tempo in questo caso non sana la carenza del requisito richiesto dal bando, né esonera la PA dall'esercitare i poteri che la legge ad essa intesta per la ripetizione di quanto indebitamente erogato".

Nota

Il potere di autotutela è preordinato all'emanazione di atti incidenti su precedenti determinazioni amministrative e mira ad assicurare costantemente la legittimità ovvero la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività amministrativa stessa.
In quanto potere autonomo della pubblica amministrazione, lo stesso, come rilevato da dottrina e giurisprudenza, può essere legittimamente esercitato solo nel rispetto di determinati presupposti. Da un lato, non può tradursi in arbitrio ma deve essere esercitato nei modi e alle condizioni previste dalla legge. Dall'altro, pur essendo un potere irrinunciabile perché trova il proprio fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, deve essere non solo giustificato dalla necessità di assicurare il soddisfacimento di un interesse di carattere generale, come tale prevalente sulle posizioni individuali, un interesse concreto ed attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata, ma deve anche essere accompagnato da un'apposita motivazione che dia contezza dell'interesse pubblico che si vuole perseguire tramite l'annullamento o la revoca dell'atto e della prevalenza di tale interesse sull'eventuale legittimo affidamento ingeneratosi in capo al privato in ordine alla legittimità del provvedimento annullato o revocato. Una motivazione che, dunque, consenta un controllo giurisdizionale sull'atto.
Costituiscono espressione di detto potere tra gli altri, i provvedimenti di revoca che, diversamente dagli atti di annullamento, producono effetti ex nunc e presuppongono una diversa valutazione di opportunità dell'emanazione del provvedimento dettata dal mutamento delle circostanze o dell'interesse pubblico rispetto al momento dell'adozione del provvedimento di primo grado (c.d. revoca per sopravvenienza) ovvero da una diversa valutazione soggettiva delle circostanze di adozione senza che queste abbiano subito alcun cambiamento (revoca per ius poenitendi).
Il parere afferma che "non è possibile che si formi una posizione soggettiva a contenuto patrimoniale nei confronti della PA sulla base di una situazione di illegittimità che inficia ab imis tutto il procedimento" e tale ragione, nel caso di specie, si manifesta nella mancanza di un requisito che il bando prevedeva come necessario e non surrogabile, per poter accedere al beneficio. Pertanto l'unica conseguenza possibile è, in questo caso, la perdita del beneficio.
Si segnala, inoltre, per la dichiarazione di inammissibilità della pretesa risarcitoria, in quanto, a prescindere dalla vexata quaestio dell'ammissibilità di un tale tipo di azione in sede di ricorso straordinario, ha ritenuto che l'annullamento dell'atto impugnato costituisse una forma di risarcimento in forma specifica.