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Parere 6 giugno 2012 (n. aff. 1046/2011)
Insediamento dei giovani agricoltori 2007/2013
Periodo di programmazione:
2007-2013
Misura del PSR coperta:
112 - Insediamento dei giovani agricoltori
Parole chiave:
primo insediamento, giovani agricoltori, termine insediamento, "lex specialis"
 
 
Sui requisiti per ottenere il premio di primo insediamento in agricoltura e sul termine a partire dal quale decorre l'insediamento.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere reso nell'adunanza del 6.6.2012 (n. aff. 1046/2011 omissis contro la Regione Abruzzo).

Massima

La ricorrente impugna la graduatoria per la concessione del premio per il primo insediamento in agricoltura, soffermandosi sui requisiti previsti dal bando (PSR Abruzzo 2007-2013).
In particolare evoca il requisito del "primo insediamento" del giovane agricoltore, che è "attestato dal possesso della partita iva per l'esercizio dell'attività di conduzione di azienda agricola e di iscrizione al registro delle imprese agricole presso la competente camera di commercio, artigianato e agricoltura non antecedenti 18 mesi dalla data di concessione individuale del sostegno".
Pur essendo intervenute diverse proroghe, il dies da considerare a ritroso per computare il termine dei 18mesi, per come indicato espressamente dal bando, viene determinato dalla data di concessione individuale del sostegno, che doveva intervenire entro il mese successivo al termine di presentazione delle domande.

Nota

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in quanto, a prescindere dalla proroghe concesse dalla Regione per la presentazione delle domande e dalla natura della domanda (se di preadesione e adesione vera e propria al bando) è risultato che la ricorrente si fosse insediata da oltre 18 mesi rispetto alla scadenza del termine prescritto dal bando, data dedotta dalla certificazione rilasciata dalla competente camera di commercio.
Si è soliti dire che il bando costituisce la lex specialis della gara. Si tratta di espressione solo figurativa che non esprime la natura giuridica dello stesso, in quanto viene adoperata per descrivere il carattere autoritativo delle regole con esso stabilite e per sottolineare la necessità della loro osservanza - sia da parte dell'amministrazione che le ha poste, sia da parte di coloro a cui sono dirette - nel successivo sviluppo della procedura.  Anche la giurisprudenza è ormai costante nel ritiene il bando (e gli atti connessi) lex specialis della gara, e come tale, vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati - Amministrazione e concorrenti - anche e soprattutto per salvaguardare incondizionatamente la par condicio dei concorrenti; in particolare, ove le sue prescrizioni contemplino in via espressa e con formulazione assolutamente chiara, l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente nelle ipotesi di mancata loro osservanza, l'Amministrazione è inderogabilmente tenuta all'applicazione della normativa alla quale si è autovincolata (Cfr., ex plurimis, Cons. Stato, V , 25 gennaio 2003, n. 357 e 6 marzo 1991, n. 204; T.A.R. Veneto, 19 gennaio 2009, n. 80; T.A.R. Calabria, 29 marzo 2000, n. 344).
Come osservato dal giudice amministrativo in varie pronunzie, infatti, "le prescrizioni contenute nella lex specialis della gara pubblica vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle, neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando" (cfr. Cons. Stato, 22 marzo 2010, n. 1652; Cons, Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5503).