Il Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
Modifica il Reg.(CE) n. 69/2001, prevede l'esenzione degli aiuti di minore entità finanziaria dall'obbligo di notifica e raddoppia, innalzando sino a 200.000 euro in tre anni la soglia degli aiuti de minimis. Al di sotto di tale soglia gli aiuti non rientrano nel campo di applicazione dell'art.87, paragrafo 3 del Trattato, non necessitano pertanto di un controllo preventivo della Commissione.
Il Regolamento è applicabile anche alle piccole e medie imprese operanti nel campo industriale.