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Regolamento esecutivo (UE) n.679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011

Pubblicato sulla GUCE del 15 luglio il Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 "che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)".

Alcune segnalazioni in particolare:

  • l'inserimento dell'art.16 bis, che stabilisce le condizioni per l'ammissibilità al sostegno degli investimenti - attraverso la misura 121 - per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili (la capacità produttiva di tali impianti non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola) e per la realizzazione di impianti per la produzione di biocarburanti (per i quali la capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda). La realizzazione di impianti le cui capacità produttive siano superiori a quelle indicati da tale articolo, può trovare sostegno attraverso la misura 311;
  • l'aggiunta di un paragrafo all'art.37, che interessa l'attuazione dell'approccio leader, in particolare le procedure di selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore, che sono adottate mediante votazione, nella quale i partner socio-economici locali e gli altri rappresentanti della società civile devono rappresentare almeno il 50% dei voti. A tal proposito si segnala che la Commissione Europea, appositamente interpellata dalla delegazione italiana, ha confermato che le procedure di votazione scritte e/o telematiche possono prevedere il meccanismo del "silenzio/assenso" che implica una espressione di voto, purché il meccanismo stesso sia stato chiaramente e preventivamente condiviso con tutti i membri dei GAL aventi diritto al voto;
  • sempre di interesse dell'approccio leader, la modifica del paragrafo 2 dell'art.38, in base al quale gli Stati membri, su richiesta, possono erogare un anticipo ai GAL, nei limiti del 20% dell'aiuto pubblico, a fronte dei costi per l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio;
  • la modifica dell'art.56 per agevolare l'attuazione dei progetti di investimento nel contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria, è stata ravvisata l'opportunità di innalzare i massimali previsti per il pagamento degli anticipi, il cui importo è limitato al 50% dell'aiuto pubblico all'investimento.

Per le altre modifiche si rinvia al testo del Regolamento.

 
 

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