Con la conversione in legge del decreto c.d. "Milleproroghe" sono state confermate le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina. La mancata previsione di tale agevolazione all'interno della Finanziaria 2010 aveva destato non poca preoccupazione nel mondo agricolo, che nei mesi scorsi aveva più volte sollecitato l'intervento del Governo.
Nell'incertezza dell'esito della vicenda, diversi quesiti sono stati indirizzati sia al Ministero, sia alla redazione della Rete e si stavano valutando le possibili alternative per scontare l'imposta di registro. Nel frattempo il Governo ha trovato la copertura della norma nelle residue disponibilità del Fondo della meccanizzazione.
Si riporta il testo del provvedimento, comma 4-bis dell'articolo 2 del D.L 30 dicembre 2009, n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 è pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010:
"Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".
In sintesi: la norma riprende l'istituto della piccola proprietà contadina originariamente previsto dalla legge n. 604 del 1954 e ne circoscrive i benefici in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), nonché delle società aventi la qualifica di Iap ai sensi del D.Lgs.n.99/2004.
Per i trasferimenti a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati agricoli, l'imposta di registro ed ipotecaria sono previste nella misura fissa di 168,00 euro, mentre l'imposta catastale è prevista nella misura dell'1%, gli onorari in favore dei notai sono ridotti alla metà. Decade dal beneficio chi aliena il fondo nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto o non conduce direttamente lo stesso.
Una novità rispetto al passato, l'estensione delle agevolazioni alle operazioni fondiarie effettuate attraverso l'Ismea.