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Parere 23 ottobre 2013 (n. aff. 2850/2013)
Insediamento dei giovani agricoltori
Periodo di programmazione:
2007-2013
Misura del PSR coperta:
112 - Insediamento dei giovani agricoltori
Parole chiave:
primo insediamento, giovani agricoltori, termine insediamento, legge n. 40/2007; iscrizione registro imprese, "lex specialis"
 
 
Sulla definizione del momento dell'insediamento dei giovani agricoltori.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere reso nell'adunanza del 23.10.2013 (n. aff. 2850/2013 omissis contro Regione Umbria).

Massima

Il contenzioso investe il PSR Umbria, Misura 112 "insediamento giovani in agricoltura" ed in particolare la tempistica circa la presentazione delle domande di contributo. La ricorrente impugna il provvedimento della Regione che ha ritenuto non ammissibile la domanda di contributo in quanto sarebbe risultata iscritta nel registro delle imprese in una data successiva rispetto a quella richiesta dal bando.
Svolge tre distinti motivi di ricorso: con il primo sostiene la violazione dell'art. 9 della legge n. 40/2007, sostenendo che nel riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese dovrebbe necessariamente includersi quella effettuata attraverso la comunicazione unica prevista dalla citata legge e non quella risultante dalla certificazione della Camera di commercio; come secondo e terzo motivo deduce l'eccesso di potere per mancanza dei presupposti, contraddittorietà illogicità manifesta e carenza di istruttoria.
Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso sostenendo che "la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 40/2007 non rileva direttamente ai fini della situazione in esame: infatti il bando non si riferisce al momento dell'avvio dell'attività, ma invece, secondo quanto prevede il Regolamento (CE) n. 1974/2006, art. 13, comma 4, al momento dell'insediamento (...)".

Nota

Mentre la comunicazione di cui all'art. 9 della legge n. 40 /2007 intende facilitare l'avvio immediato dell'attività agricola, con l'iscrizione al Registro delle Imprese, come evidenziata dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, risulta l'assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali, requisiti ritenuti indispensabili dalla Regione per verificare l'avvenuto insediamento.
Il consiglio di Stato ha ritenuto che il criterio imposto dal bando regionale fosse pienamente legittimo e coerente con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1974/2006.
Non si tratta nel caso in esame di un diniego ad accedere agli aiuti, ma di una esclusione dalla eleggibilità relativa agli aiuti per una sola annualità, in mancanza dei presupposti richiesti dal bando.
Circa la natura di un bando di gara, si è soliti dire che il bando costituisce la lex specialis della gara. Si tratta di espressione solo figurativa che non esprime la natura giuridica dello stesso, in quanto viene adoperata per descrivere il carattere autoritativo delle regole con esso stabilite e per sottolineare la necessità della loro osservanza - sia da parte dell'amministrazione che le ha poste, sia da parte di coloro a cui sono dirette - nel successivo sviluppo della procedura.
Anche la giurisprudenza è ormai costante nel ritiene il bando (e gli atti connessi) lex specialis della gara, e come tale, vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati - Amministrazione e concorrenti - anche e soprattutto per salvaguardare incondizionatamente la par condicio dei concorrenti; in particolare, ove le sue prescrizioni contemplino in via espressa e con formulazione assolutamente chiara, l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente nelle ipotesi di mancata loro osservanza, l'Amministrazione è inderogabilmente tenuta all'applicazione della normativa alla quale si è autovincolata (Cfr., ex plurimis, Cons. Stato, V , 25 gennaio 2003, n. 357 e 6 marzo 1991, n. 204; T.A.R. Veneto, 19 gennaio 2009, n. 80; T.A.R. Calabria, 29 marzo 2000, n. 344).
Come osservato dal giudice amministrativo in varie pronunzie, infatti, "le prescrizioni contenute nella lex specialis della gara pubblica vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle, neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando" (cfr. Cons. Stato, 22 marzo 2010, n. 1652; Cons, Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5503).