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Zone svantaggiate: occorre una classificazione chiara e oggettiva

azienda agricola

Adottata dalla Commissione europea una comunicazione che, proponendo un metodo trasparente di classificazione delle zone agricole caratterizzate da svantaggi naturali, volge a rendere più mirati gli aiuti

Con la comunicazione COMM(2009) 161 del 21 aprile 2009, la Commissione europea riferisce alle Istituzioni comunitarie sullo stato dell'arte dell'esercizio di revisione delle zone svantaggiate intermedie , i cui risultati sono sintetizzati nella valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione, in virtù dell'impegno assunto nel corso dell'ultimo negoziato sullo Sviluppo Rurale conclusosi nel 2005.
Le ragioni che hanno indotto la Commissione ad intraprendere il lavoro in questione risiedono nella necessità, osservata anche dalla Corte dei Conti europea, di pervenire ad una nuova classificazione di tali aree, in linea con la definizione dettata dal Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2007/2013.
Nello specifico, l'articolo 50, paragrafo 3, lettera (a), del richiamato regolamento, definisce le zone in questione, diverse dalle zone montane di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, come quelle zone "caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio".
I risultati del lavoro che la Commissione si appresta a presentare alle Istituzioni UE, pertanto, rispondono all'esigenza di gettare le basi per una classificazione chiara e oggettiva delle zone in discussione, fondata esclusivamente su criteri di natura biofisica, rappresentativi degli handicaps naturali considerevoli presenti sul territorio.
Il documento tecnico che accompagna la comunicazione, realizzato con l'ausilio di esperti scientifici e discusso con gli Stati membri nelle sue fasi evolutive nel corso di alcuni incontri tenuti a Bruxelles, porta alla definizione di otto parametri pedoclimatici (suolo e clima), sulla base dei quali dovrà essere realizzata la nuova delimitazione delle zone in questione. In ogni caso, prima di presentare una proposta legislativa, la Commissione ha bisogno di ulteriori dati per valutarne la fattibilità.
La comunicazione, pertanto, nell'invitare le Istituzioni europee ad esprimersi sul documento, esorta gli Stati membri a testare i criteri proposti con l'ausilio dei dati nazionali e a trasmettere le rispettive simulazioni, complete di mappe, ai competenti servizi della Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di adozione della comunicazione stessa.
La revisione non interessa le zone montane (già classificate in base a criteri oggettivi comuni), né le zone caratterizzate da svantaggi specifici (come le isole e le fasce costiere) che sono classificate in base allo specifico svantaggio che le distingue.