La Corte riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per semplificare le disposizioni della PAC e rispondere a una serie di osservazioni formulate dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Corte. Ritiene tuttavia che il quadro normativo relativo a tale politica permanga troppo complesso. Esistono, ad esempio, sei diversi livelli di norme che disciplinano la spesa nel settore dello sviluppo rurale. Relativamente alla condizionalità, la Corte ritiene che, nonostante la riorganizzazione proposta, la complessità di questa politica faccia sì che essa resti difficile da amministrare per organismi pagatori e beneficiari.
Nonostante la dichiarata volontà di focalizzarsi sui risultati, tale politica continua ad essere fondamentalmente concentrata sulla spesa e sul controllo della spesa e, di conseguenza, più orientata alla conformità alla normativa piuttosto che alla performance. In particolare, l'articolato del regolamento "pagamenti diretti" non indica quali siano gli obiettivi specifici dei pagamenti diretti agli agricoltori, né i risultati attesi da tali disposizioni o gli indicatori da utilizzare per misurare tali risultati. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la Corte ha sottolineato l'importanza di definire gli obiettivi concreti specifici perseguiti dal le misure proposte e di far sì che il sostegno sia mirato alle zone rurali che più ne necessitano. Parimenti, non sono adeguatamente indicati gli obiettivi e i risultati qualita tivi e quantitativi attesi dall'attuazione degli obblighi in materia di condizionalità né quelli della componente "di inverdimento" dei pagamenti diretti. L'indicazione di questi obiettivi contribuirebbe a focalizzare la politica sul conseguimento dei risultati auspicati.
La Corte ha preso atto dell'intento della Commissione di destinare i pagamenti a titolo della PAC agli "agricoltori in attività", nonché di attuare una ripartizione più equilibrata dei pagamenti diretti fra i beneficiari. Ritiene tuttavia che permanga il rischio che, in futuro, i pagamenti possano ancora essere eseguiti anche a favore di beneficiari che non esercitano alcuna attività agricola. La Corte constata inoltre che l'effetto redistributivo della riduzione degli importi dell'aiuto al di là di determinati livelli ("livellamento") sarà limitato.
La Corte nutre inoltre dubbi circa la possibilità di attuare efficacemente alcune delle misure proposte senza far gravare un onere amministrativo eccessivo sulle autorità di gestione nazionali e sugli agricoltori. Per ovviare a tale difficoltà, la Corte suggerisce di adottare una definizione generale e al contempo semplice di ciò che si intende per "agricoltore in attività" e di affidare alla Commissione il compito di gestire l'attuazione della normativa risultante al fine di conseguire gli obiettivi di alto livello stabiliti dal trattato. Tali obiettivi riguardano l'aumento della produttività agricola, nonché l'increme nto del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura.
La Corte rileva che, in base alle stime della Commissione, la riforma proposta potrebbe comportare un incremento globale del 15 % dei costi di gestione dei regimi di pagamento diretto che verranno sostenuti dagli Stati membri. La Corte constata l'assenza di informazioni che indichino in che misura questi maggiori costi potrebbero essere compensati da una accresciuta efficienza nella gestione o nell'attuazione della politica in questione.
La Corte è del parere che la Commissione, cui incombe la responsabilità finale in materia di esecuzione del bilancio, dovrebbe, all'inizio del nuovo periodo finanziario, esaminare il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri. Questa supervisione ridurrebbe il rischio che eventuali carenze siano rilevate soltanto in occasione di controlli successivi (il che può comportare rettifiche finanziarie).
Il progetto di regolamento dispone che nel 2014 siano disponibili diritti all'aiuto per i nuovi agricoltori (in particolare ai giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola). La Corte teme però che tale disponibilità non venga più garantita negli anni successivi. La Corte constata inoltre che il requisito di aver attivato diritti di pagamento nel 2011 (o di aver chiesto un sostegno a titolo dell'RPUS) per poter richiedere i diritti nel 2014 potrebbe creare nuove barriere all'ingresso per i nuovi agricoltori. La Corte ritiene che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate per evitare il sorgere di tali barriere.
La Corte è del parere che le disposizioni dei progetti di regolamento in materia di "revoca", "riduzione" ed "esclusione" relativamente ai pagamenti negli Stati membri siano confuse sia nella formulazione che nella portata. La Corte ha concluso che queste disposizioni dovrebbero essere semplificate, garantendo un uso coerente di una terminologia ben definita, e un'attuazione rigorosa del principio in base al quale le irregolarità dovrebbero comportare una riduzione dell'aiuto e figurare nelle relative informazioni statistiche trasmesse dagli Stati membri e dalla Commissione.
Infine, la Corte desidera sottolineare che l'efficacia della riforma dipenderà anche dalla chiarezza delle "modalità di esecuzione" che la Commissione dovrà elaborare. Dipenderà inoltre dalla rapidità con cui gli organismi pagatori adegueranno le procedure e i sistemi, un processo che potrebbe richiedere dai 12 ai 24 mesi dall'adozione delle disposizioni di attuazione da parte della Commissione.
Michel Cretin, Membro della Corte dei conti europea, presenterà il parere della Corte sulle proposte legislative della Commissione sulla riforma della politica agricola comune (PAC) al Parlamento europeo alla fine di aprile.
(Fonte Corte dei conti europea)