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Come si ottiene la qualifica di IAP

L'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 e s.m.i. ha introdotto la figura di imprenditore agricolo professionale statuendo che consegue tale qualifica chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro, ridotti al venticinque per cento per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 .
In particolare, nel computo del reddito globale sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento delle cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
Nel caso delle società di persone e cooperative, incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo-lavoro e reddito, è sufficiente a far acquisire ai medesimi la qualifica di IAP. Al pari, è previsto lo stesso riconoscimento per i soci lavoratori.
Il requisito di IAP può essere conseguito anche dagli amministratori di una società di capitali, sempre che gli stessi svolgano attività all'interno della società e siano soddisfatti i requisiti della conoscenza e competenza professionale, del tempo-lavoro e del reddito.
Infine, per gli imprenditori che operino nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1257 e s.m.i., i requisiti indicati sono ridotti al 25%.