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Forum Forum - Fitosanitario

Discussione: Controllo funzionale delle macchine irroratrici

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Autore Messaggio
Paolo Donati

Martedì 19/01/10 13:55

Controllo funzionale delle macchine irroratrici

Punto 1.3.3.1
Il punto 5 dell'Art. 8 della Direttiva precisa che "gli utilizzatori professionali effettuano tarature e controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi conformemente alla formazione adeguata ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 5" da cui si evince in maniera evidente che la taratura a cui ci si riferisce la attuano gli operatori in autonomia, dopo formazione. Ne deriva che i Centri prova devono garantire il solo controllo funzionale come si desume anche dal titolo del punto 1.3.3.1/a del PAN (Requisiti per l'abilitazione dei Centri prova regionali per il controllo funzionale) dove si parla solo di controllo funzionale escludendo che i Centri prova debbano operare anche in merito alla regolazione (taratura). Per quanto detto, la relativa formulazione del PAN (1.3.3.1) può prestarsi ad equivoche interpretazioni ed al riguardo si suggerisce di adottare una formula che enfatizzi, in modo indiscutibile, che la regolazione sarà comunque a carico degli operatori e non dei Centri prova. Al riguardo si suggerisce un passaggio che precisi grossomodo che "Le macchine irroratrici devono essere sottoposte a periodici controlli funzionali eseguiti dai Centri prova regionali e ad operazioni di regolazione effettuate dagli operatori secondo procedure standardizzate conformemente alla formazione adeguata ricevuta".

Punto 1.3.3.1 / b
Il punto 3/a/b dell'Art. 8 della Direttiva precisa che occorre "esonerare dall'ispezione le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla; in questo caso gli Stati membri garantiscono che gli operatori vengano informati della necessità di cambiare periodicamente gli accessori, dei rischi specifici legati a tali attrezzature, e garantiscano che gli operatori vengano formati a un appropriato utilizzo delle attrezzature per l'applicazione nel rispetto dell'articolo 5". La relativa formula utilizzata dal PAN (1.3.3.1/b) precisa invece "Individuazione dei diversi accessori ed apparati sottoposti al controllo funzionale (allegato II della direttiva compresi zainetti e spruzzatori a spalla)" il che potrebbe generare equivoche interpretazioni poiché non evidenzia chiaramente che l'onere di "cambiare periodicamente gli accessori" di dette irroratrici portatili compete agli operatori e non ai Centri prova. Al riguardo si suggerisce un passaggio che precisi grossomodo quanto segue: "Individuazione dei diversi accessori ed apparati sottoposti a controllo funzionale (allegato II della direttiva). Per quanto attiene alle attrezzature portatili per l'applicazione e agli irroratori a spalla, gli operatori vengono informati della necessità di cambiare periodicamente ed autonomamente gli accessori sulla base di una specifica formazione contemplata dalla direttiva".

Punto 1.3.3.1 / d
Pur prevedendo la necessità di istituire un sistema di verifica periodica delle attrezzature utilizzate dai Centri prova, la Direttiva non fa alcun riferimento alle tempistiche con cui debbano essere attuate tali verifiche.
Si ritiene pertanto che sia le verifiche sulle attrezzature che le eventuali verifiche sull'operatività dei Centri prova debbano essere effettuate da parte di Enti individuati dalle Regioni/Province autonome che, a loro volta, dovranno avere facoltà di definire la metodologia da utilizzare e la relativa cadenza temporale di tali verifiche.

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