Agricoltura biologica - Agricoltura praticata in modo conforme agli standard e alle norme specificate nel Regolamento n. 834/2007/Ce relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Nella pratica colturale, viene ristretto l'uso di prodotti fitosanitari e fatto divieto di utilizzo di concimi minerali azotati e della coltivazione di organismi geneticamente modificati. Sul piano degli allevamenti, la produzione biologica prevede l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.
Fonte: Agriregionieuropa
Denominazione di origine controllata (DOC) - Si intende la denominazione di un marchio di qualità del prodotto. La DOC è utilizzata per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e a determinati requisiti del processo di produzione che rispettano uno specifico disciplinare approvato con decreto ministeriale.
Autrice: Giulia Diglio
Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) - Si intendono marchi di produzione regolamentati da un disciplinare contraddistinti da una precisa zona di origine, anche con indicazione di sottozona. Una DOCG può essere una restrizione della stessa DOC.
Autrice: Giulia Diglio
Denominazione di origine protetta (DOP) - Denominazione attribuita al prodotto agricolo il cui ciclo produttivo, dalla produzione della materia prima fino all'ottenimento del prodotto finito, sia localizzato in una determinata area geografica alla quale sono attribuite le qualità o le caratteristiche del prodotto. E' compito dei singoli Stati Membri predisporre strutture di controllo che verifichino che il prodotto risponda ai requisiti, inoltre il produttore che rispetta il disciplinare ha diritto di accesso al sistema di controllo cioè il diritto di chiedere all'organismo di controllo la certificazione di legittimazione a servirsi della relativa attestazione DOP.
Fonte: Germanò A. (2014), Manuale di diritto agrario, Giappichelli Editore
Indicazione geografica protetta (IGP) - E' un riconoscimento dato dalla Comunità Europea che indica che una determinata area ha delle caratteristiche peculiari che rendono il prodotto della zona unico e non riproducibile al di fuori di essa. I prodotti sono collegati alla regione di cui in genere portano il nome. Questo legame però è meno stretto o comunque diverso rispetto a quello visto per la denominazione Dop. Le due condizioni necessarie per poter acquisire la Igp sono: una delle fasi di produzione deve essere effettuata nella zona delimitata, ma per esempio le materie prime che intervengono nella produzione possono anche provenire da un'altra regione. Deve esistere un collegamento tra il prodotto e la regione da cui prende il nome. Questo legame però può essere molto più blando di quanto avviene per la certificazione Dop. La denominazione Igp nasce dalla convinzione che un'indicazione geografica può essere protetta anche se non è dimostrato che le caratteristiche specifiche del prodotto siano dovute alla sua regione di provenienza. I legislatori infatti ritengono che questo possa essere un elemento essenziale e per l'acquisizione o la conservazione di una clientela. Ecco allora una discriminante utile per i consumatori: la Dop è un indicazione legata totalmente alla regione di produzione l'Igp si riferisce a produzioni caratteristiche di un luogo ma le cui materie prime possono avere provenienze diverse.
Fonte: Agriregionieuropa
Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) - I prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) sono prodotti inclusi in un apposito elenco nazionale, istituito e tenuto dal Mipaaft, con la collaborazione delle Regioni, alle quali spetta il conferimento del riconoscimento. L'aggiornamento e la pubblicazione annuale dell'elenco sono a cura del Ministero, che ha anche il compito di promuoverne la conoscenza a livello nazionale e all'estero. Secondo la normativa vigente (D.M. n. 350/1999), si tratta di quei prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono consolidate nel tempo, secondo le regole tradizionali e per un periodo di almeno 25 anni. Si tratta di produzioni di nicchia, limitate in termini quantitativi e relativi ad aree territoriali molto ristrette, tali da non giustificare una DOP o una IGP. Nell'elenco non possono figurare i prodotti insigniti dei marchi DOP o IGP.
E' del marzo 2018 la diciottesima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Autrice: Michela Ascani
Fonti: Commissione europea, Quality schemes explained;
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Prodotti agroalimentari tradizionali
Prodotto di montagna - L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è utilizzata per descrivere prodotti destinati al consumo umano le cui materie prime provengono essenzialmente da zone montane e nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna. Per i prodotti di origine animale l'indicazione può essere applicata se i mangimi somministrati sono prodotti in zona di montagna e questi costituiscono una certa percentuale delle dieta annuale. Lo scopo dell'indicazione "prodotto di montagna" è valorizzare il lavoro di aziende di piccola dimensione, spesso a conduzione famigliare, e supportare il valore economico, sociale ed ambientale prodotto dalle aziende localizzate in aree meno favorite.
Fonte: Commissione europea, Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale
Specialità tradizionale garantita (STG) - Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 2082/92 del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare inteso come elemento o insieme di elementi che per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce quindi a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le Stg dalle Dop e dalle Igp.
Fonte: Agriregionieuropa