Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26.03.2019 S.O. n. 14 è stato pubblicato il DM recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che abroga il D.M. del 18 gennaio 2018 n. 1867.
Com'è noto, il decreto ha tre finalità:
Per accedere al regime di aiuto della Politica Agricola Comune (PAC), ciascun beneficiario deve essere in possesso di alcuni prerequisiti (Ammissibilità). Dopo l'accesso, ciascun beneficiario, per poter percepire tali aiuti, deve osservare l'insieme di norme e criteri della Condizionalità.
Tale obbligo si estende anche alle aziende che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e a quelle che ricevono i premi annuali previsti da alcune Misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a norma dell'art. 21, paragrafo 1), lettere a) e b), degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
I beneficiari delle misure 10 (Pagamenti agro-climatici-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) dello sviluppo rurale sono inoltre obbligati a rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (RM Fert) e dei prodotti fitosanitari (RM Fit).
Rispetto al DM n. 1867 del 18 gennaio 2018, che è stato abrogato dal dm in questione, sono introdotte le novità elencate, finalizzate a: