Parere 26 luglio 2017 (n. aff. 01201/2016) - Rigetto della domanda di aiuto. Inammissibilità delle spese.
Periodo di programmazione:
2007/2013
Misura del PSR coperta:
PSR 2007/2013 Regione Emilia Romagna - Misura 413, Azione 1, Operazione 1 "Agriturismo".
Parole chiave:
Rigetto della domanda di aiuto. Inammissibilità delle spese.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che il manufatto oggetto della domanda di aiuto si configurasse come nuova costruzione non destinata a servizi accessori, ma alle attività principali dell'agriturismo, come tali esclusi dalla Misura 413 - Azione 1 - Operazione 1 "Agriturismo", del P.S.R. Emilia Romagna 2007-2013.
Il FATTO La ricorrente, titolare di un'attività agrituristica, aveva presentato domanda di adesione alla Misura 413 del PSR 2007-2013, al fine di ottenere l'aiuto ivi previsto, per la realizzazione di una terrazza panoramica, per la quale era già stato ottenuto il permesso di costruire. Per la ricorrente non si trattava di nuova costruzione, come tale non ammissibile a finanziamento, ma di una struttura fissa, esterna al fabbricato principale, ovvero di un'area a servizio di fabbricati agrituristici già esistenti. Il ricorso si articola in diversi motivi, tra cui: eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria; violazione dell'avviso pubblico in questione e dei principali principi in materia di gare pubbliche; falsa applicazione della delibera di giunta regionale; violazione di legge.
NOTA La legge regionale in materia di agriturismo (legge n. 4/2009) all'art. 11, ammette eventuali ampliamenti dei fabbricati agrituristici e anche nuove costruzioni, purché destinate esclusivamente a servizi accessori all'attività agrituristica. Il bando di Misura, in linea con la normativa regionale, enumerava i possibili servizi accessori escludendo che la nuova edificazione potesse essere destinata a locali per lo svolgimento delle attività principali dell'agriturismo, quali le sale ristorazione o pluriuso. Il Consiglio di Stato, con il parere in oggetto, ha ritenuto che il GAL abbia correttamente qualificato l'intervento come nuova costruzione, anche alla luce della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto, escludendolo dai benefici della Misura, stabilendo che la terrazza integra l'ipotesi di nuova costruzione non destinata a servizi accessori, ma alle attività principali dell'agriturismo.