Parere 27 giugno 2018 (n. aff. 00803/2015) reso nell'adunanza del 27 giugno 2018 - Irretrattabilità delle condizioni fissate nella domanda di aiuto e soccorso istruttorio. Invito a modificare la domanda: l'affidamento non sussiste. Difetto di motivazione: non sussiste.
Periodo di programmazione:
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Misura del PSR coperta:
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Parole chiave:
Agricoltura biologica
La completa realizzazione delle opere da finanziare, prima della presentazione della domanda di aiuto, ne esclude la finanziabilità.
Il FATTO La ricorrente ha presentato richiesta di contributo ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale (Provincia autonoma di Trento) n. 4/2003 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati", per la ristrutturazione di parte dell'azienda. L'Amministrazione approvava una graduatoria provvisoria ammettendo una percentuale di intervento, ma successivamente disponeva una riduzione della spesa e del contributo all'esito del completamento dell'attività istruttoria, in quanto avrebbe accertato che gran parte dei lavori erano già stati effettuati prima della proposizione della domanda di finanziamento. Tutte le censure proposte avverso il provvedimento impugnato sono state ritenute non meritevoli di accoglimento da parte della Sezione. Il ricorso straordinario è stato respinto dal Consiglio di Stato in quanto è emerso che una parte delle opere da finanziare era stata completata prima della presentazione della domanda di finanziamento, anche al fine di beneficiare dei contributi previsti in campo energetico e che nonostante la richiesta di rettifica in diminuzione da parte dell'Amministrazione, la ricorrente aveva invece integrato la domanda con documentazione relativa a nuovi lavori. Il Consiglio di Stato riprende l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "nelle procedure a bando, la domanda fissa irretrattabilmente le condizioni essenziali del finanziamento e che un soccorso istruttorio è possibile solo ove esso non implichi una modifica dei contenuti della domanda" ritenendo che la ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a stralciare la parte dei lavori già realizzati, senza aggiungere alcunché. Ritiene, inoltre, che nessun affidamento meritevole di tutela possa dirsi sorto in capo alla ricorrente per il solo fatto che l'Amministrazione le abbia chiesto una modifica del computo metrico e della somma richiesta. L'invito a modificare la domanda deve intendersi semplicemente quale invito a stralciare dal computo metrico le opere già realizzate, in quanto non finanziabili, in un'ottica di leale collaborazione tra le parti e non quale implicito assenso al finanziamento di varianti in aumento. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto nemmeno sussistente, nel caso di specie, il difetto di motivazione sia perché i criteri di computo potevano ricavarsi dal computo metrico originario, decurtati i lavori già realizzati, sia perché il ricorrente ha omesso di eccepire singoli e analitici profili di censura in ordine alle voci del computo metrico rimaste eventualmente fuori dall'importo finanziabile.
NOTA Nel caso di specie è stato escluso anche il difetto di motivazione eccepito dalla ricorrente, potendosi la stessa ricavare per relationem. In ordine alla motivazione per relationem, il Consiglio di Stato in varie pronunce ha chiarito che sul piano generale, il giudizio di sufficienza, ovvero di adeguatezza, della motivazione - un tempo molto enfatizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza - non segua un criterio quantitativo ma qualitativo e debba essere formulato sulla base dell'intero procedimento, tenuto conto degli elementi di fatto in esso acquisiti. Di modo che se il giudice, dall'analisi degli atti del procedimento, utilizzando gli strumenti istruttori di cui dispone e i normali mezzi interpretativi, accerta che l'Amministrazione ha comunque individuato e valutato correttamente i motivi, l'atto è valido, quantunque la sua motivazione possa essere perfettibile nella forma. In termini ancora più generali, si è osservato come questa evoluzione della motivazione sia un indice del progressivo passaggio dal sindacato formale al sindacato sostanziale del provvedimento, che caratterizza la vicenda storica della giurisdizione amministrativa. E ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 Cost. (ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 21.6.2013, n. 3402; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 20.5.2011, n. 4428). Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato è chiaro nel motivare la riduzione operata rispetto a quanto richiesto, mediante il richiamo, per relationem, al contenuto del verbale di accertamento iniziale tecnico-amministrativo. Il verbale indica in maniera adeguata le ragioni di tali riduzioni, nella parte in cui fa riferimento alle sole voci di spesa assistite da idonea documentazione. Ne consegue che, risultando la motivazione dal complesso degli atti del procedimento (di cui tra l'altro parte ricorrente era a conoscenza sin dall'inizio) l'interessata ha avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.