Parere 6 dicembre 2017 (n. aff. 01951/2014) - Ricorso avverso il silenzio rigetto. Termine per impugnare.
Periodo di programmazione:
2007-2013
Misura del PSR coperta:
PSR Umbria 2007/2013 - Misura 121
Parole chiave:
Ricorso avverso il silenzio rigetto. Termine per impugnare.
In caso di silenzio-rigetto, il termine per impugnare decorre dalla data della reiezione "per silentium" del ricorso gerarchico.
Il FATTO Il ricorrente impugna, con ricorso gerarchico rimasto senza esito alcuno, la determinazione della Regione di riduzione del saldo del contributo concesso ai sensi del PSR 2007-2013 - Misura 121. Successivamente propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso irricevibile per tardività in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 1199/1971. La Sezione rileva che il ricorso straordinario è stato presentato il 24.7.2013, mentre il termine sarebbe scaduto il 17.1.2013, data di formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico esperito dal ricorrente e notificato il 19.10.2012. In base a quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 "decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica", decorrenti dalla formazione del silenzio.
NOTA Il silenzio ha, nella specie, il valore legale tipico non di decisione di rigetto ma di rifiuto dell'annullamento del provvedimento ritenuto lesivo, il cui concretarsi costituisce presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario (nei termini di decadenza rispettivamente previsti di 60 e 120 giorni) contro l'unico atto emanato dall'Amministrazione. A questo proposito si segnala l'orientamento giurisprudenziale tuttora seguito dalla giurisprudenza amministrativa, a partire da C.d.S., adunanza Plenaria n. 16/1989, secondo cui il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro il quale il ricorso gerarchico deve essere deciso dall'autorità amministrativa "non ha effetti sostanziali ma processuali in quanto abilita il ricorrente gerarchico alla immediata proposizione del ricorso giurisdizionale (o straordinario) contro il provvedimento di base, consentendogli così, in mancanza di una tempestiva decisione da parte dell'amministrazione, un commodus discessus dal ricorso gerarchico". Ne consegue che, una volta formatosi il silenzio, l'amministrazione non perde la facoltà di decidere e che il privato può scegliere tra l'immediato ricorso in sede giurisdizionale (o straordinaria) contro il provvedimento di base, entro i termini di decadenza, e il successivo ricorso giurisdizionale contro l'eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva.