E' stato pubblicato sulla GU del 6 aprile 2018 il DM riguardante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (S.O. n. 15 alla GU n. 80 del 6 aprile 2018 - Serie Generale)
Il decreto abroga il precedente DM sulla condizionalità (DM n. 2490 del 25 gennaio 2017). La sua introduzione si è resa necessaria per
Come noto, il suddetto decreto ha tre finalità:
Per accedere al regime di aiuto della Politica Agricola Comune (PAC), ciascun beneficiario deve essere in possesso di alcuni prerequisiti (Ammissibilità). Dopo l'accesso, ciascun beneficiario, per poter percepire tali aiuti, deve osservare un complesso di norme e criteri definito, appunto, Condizionalità. Per meglio dire, le aziende agricole ammesse nel regime dei pagamenti diretti (in applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013), hanno l´obbligo di rispettare la condizionalità per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti stessi.
Tale obbligo si estende anche alle aziende che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e a quelle che ricevono i premi annuali previsti da alcune Misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a norma dell'art. 21, paragrafo 1), lettere a) e b), degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
I beneficiari delle misure 10 (Pagamenti agro-climatici-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) dei Piani di Sviluppo Rurale sono inoltre obbligati a rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (RM Fert) e dei prodotti fitosanitari (RM Fit), sanciti nei PSR come impegni obbligatori, pertanto non remunerati.