Parere 8 novembre 2017 (n. aff. 00935/2015) - Riconversione vigneti. Decadenza dal beneficio già concesso.
Periodo di programmazione:
/
Misura del PSR coperta:
/
Parole chiave:
riconversione vigneti, decadenza dal beneficio già concesso
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'atto di concessione dell'aiuto, comporta la decadenza dal beneficio precedentemente concesso
Il FATTO La fattispecie posta al vaglio del Consiglio di Stato riguarda l'impugnazione del provvedimento con il quale la Regione disponeva la decadenza del sostegno comunitario già concesso. Nel caso di specie, la decadenza del contributo e la revoca si fonda sull'inosservanza alle disposizioni previste dalla normativa di settore, nonché delle disposizioni tecniche e procedurali disposte con determinazione della Regione. Trattandosi di ragioni concernenti la fase di attuazione dell'intervento e l'esatto adempimento da parte del beneficiario del contributo, di obblighi nascenti dalla concessione del medesimo, la relativa controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non trattandosi di ragioni afferenti l'esercizio del potere concessorio, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario. Il Consiglio di Stato, con il parere in oggetto, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa ex art. 7, d.lgs. n. 104/2010.
NOTA Il parere appare interessante non tanto per le giustificazioni addotte dalle parti nel merito, quanto per il loro valore generale. Il Consiglio di Stato dichiara l'inammissibilità del ricorso e si inserisce nel solco della ormai pacifica e consolidata giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, condivisa anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (ord. 25 gennaio 2013, n. 1776) secondo la quale il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, ivi incluse quelle di origine e disciplina sovranazionale, deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. L'art. 7 comma 8 del cod. proc. amm., dispone che "il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa". Pertanto, "il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata (...)" (Cons. di Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2403). In particolare qualora la controversia, come nel caso di specie, attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo atteso che, in tal caso, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.