Parere 26 luglio 2017 (n. aff. 1212/2016) - Interruzione impegni agro-ambientali. Recupero somme.
Periodo di programmazione:
2007-2013
Misura del PSR coperta:
214 Az.5 - Forme di allevamento estensive per la conservazione della biodiversità
Parole chiave:
recupero somme decadenza
L'interruzione dell'impegno agro-ambientale assunto con la domanda di aiuto, in assenza di cause di deroga previste dall'art. 44, comma 2 lett. a) e 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, comporta la decadenza ed il recupero delle somme già erogate.
IL FATTO La controversia ha ad oggetto l'impugnativa della determinazione con la quale la Regione Molise ha disposto il recupero delle somme già erogate in relazione alla domanda di aiuto presentata ai sensi del PSR P.S.R. 2007/2013 Regione Molise - Misura 214, Azione 5 "Forme di allevamento estensive per la conservazione della biodiversità". Il ricorso si articola in diversi motivi, tra cui: violazione e falsa applicazione del bando di conferimento contributi (ivi compresi, in particolare, gli artt. 4 e 12); violazione e falsa applicazione delle direttive regionali di settore; violazione e falsa applicazione reg. CE n. 1974/2006 (in particolare con riferimento all'art. 44); eccesso di potere sotto diversi profili; illogicità manifesta, vizi di motivazione, contraddittorietà; violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione garantiti dall'art. 97 Cost. In particolare il ricorrente invoca l'applicabilità al caso di specie dell'art. 44, comma 2 lett. a) e 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Circa la fattispecie prevista dall'art. 44, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., che disciplina i casi di cessione, parziale o totale, di aziende che usufruiscono del sostegno concesso ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 (come nel caso di specie) e, in particolare, il regime di deroga, la Regione ritiene che la disposizione non sia applicabile al ricorrente, non essendosi realizzata la condizione necessaria dell'impossibilità del subentro nell'impegno. Riguardo al pensionamento la Regione ritiene che esso non integri una causa di forza maggiore, a differenza delle condizioni di salute che, se opportunamente dimostrate, possono valere, ma solo entro i limiti previsti dall'art. 47, Reg. (CE) n. 1974/2006, tra l'altro mai invocato dal ricorrente. Il Consiglio di Stato, con il parere in oggetto, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, in quanto la condotta del ricorrente si configura come un inadempimento intervenuto successivamente all'erogazione del contributo.
NOTA Il parere appare interessante non tanto per le giustificazioni addotte dalle parti nel merito, quanto per il loro valore generale. Il Consiglio di Stato dichiara l'inammissibilità del ricorso e si inserisce nel solco della ormai pacifica e consolidata giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, condivisa anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (ord. 25 gennaio 2013, n. 1776) secondo la quale il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, ivi incluse quelle di origine e disciplina sovranazionale, deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. L'art. 7 comma 8 del cod. proc. amm., dispone che "il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa". Pertanto, "il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata (...)" (Cons. di Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2403). In particolare qualora la controversia, come nel caso di specie, attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo atteso che, in tal caso, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.