La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" all'art 2, commi 3-9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SNQPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati.
Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle presenti Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (di seguito LGNPC).
Le LGNPC descrivono le modalità di adesione e di gestione al SNQPI, i soggetti che possono aderire sia singoli che associati e le tempistiche da rispettare per mantenere l' adesione al sistema stesso.
Le LGNPC riportano l'insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti con lo specifico segno distintivo del SQNPI appositamente registrato .
L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti dall'ODC, al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto.
In caso d'autocontrollo i soggetti interessati della filiera devono tenere la registrazione di tutte le loro attività. Le registrazioni, nonché tutta la documentazione relativa all'autocontrollo devono essere conservate e rese disponibili per i controlli di conformità del processo produttivo e del prodotto ottenuto nel rispetto del Disciplinare di produzione integrata.