L’agricoltura sociale: uno sguardo al quadro normativo

L’evoluzione dell’AS in Italia negli ultimi 50 anni



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Contesto

Europa

 

  • L’AS si è sviluppata in tutte le aree rurali europee dalla fine del XX secolo come nuova pratica sostenibile sotto il profilo economico.
  • Ciò ha spinto il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ad elaborare nel 2012 il parere «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie» (2013/C 44/07), che rappresenta una pietra miliare nella presa di coscienza da parte delle istituzioni europee della portata crescente del fenomeno e dell’impatto esercitato nello sviluppo economico e sociale delle aree rurali.
  • Il parere fornisce una definizione generale dell’AS, osservazioni sul suo sviluppo in Europa in assenza di una disciplina giuridica specifica e la proposta di una serie di azioni per riconoscerla, censirla, disciplinarla e per promuoverne lo sviluppo nei programmi di ricerca, di formazione e nei fondi strutturali.

Italia

 

  • In Italia si è sviluppata a partire dalla seconda metà del 1970 come un fenomeno complesso che racchiude notevoli differenze in termini di attori coinvolti e attività.
  • Attuata in Italia secondo un approccio misto, istituzionale e privato, si presenta come un’ulteriore declinazione del concetto di multifunzionalità, capace di fornire risposte ad ulteriori bisogni della società.
  • Per decenni, nonostante l’assenza di una disciplina giuridica specifica, si è assistito al proliferare di progetti e iniziative locali con un approccio «dal basso verso l’alto» e alla conseguente creazione di reti locali capaci di supportare lo sviluppo globale dei territori. A tal fine, gli attori dell’AS hanno avviato protocolli, convenzioni e accordi di collaborazione sulla base di norme rese disponibili di volta in volta nei settori sociale, sanitario e agricolo.

Panorama normativo sull’AS

Tutte le Regioni e Province autonome italiane hanno disciplinato l'AS fornendo definizioni, regolamentandone l'attuazione e il monitoraggio e/o stabilendo specifiche misure di sostegno per incoraggiarne l'attivazione e lo sviluppo.

Il primo intervento normativo in materia risale al 2004, anno in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha previsto erogazioni di contributi a favore dei Comuni per sostenere le attività rivolte a persone con forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

 

Il più recente intervento normativo, invece, è stato adottato dalla Regione Valle d'Aosta con legge regionale 12/2021, contenente “Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale". Tale legge promuove l'agricoltura sociale "quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi" riconducibili di fatto a quelli elencati all'art. 2, comma 1, della legge 141/2015.

Il quadro della normativa nazionale

La legge 18 agosto 2015, n. 141

La legge 141/2015, Disposizioni in materia di agricoltura sociale, promuovendo l’AS come aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole:

  • ne riconosce il valore sociale, sanitario, educativo e di inserimento socio-lavorativo;
  • introduce una qualificazione giuridica unitaria alle attività di welfare svolte in contesti rurali;
  • stabilisce un coordinamento tra le esigenze pubbliche e i soggetti che operano nell’AS.

L'AS rappresenta, quindi, una pietra miliare nel processo di costruzione di un «nuovo welfare partecipativo».

La normativa nazionale sull’AS

  • Prevede la possibilità per gli operatori di AS di costituire specifiche organizzazioni di produttori (D.Lgs. 102/2005) per i prodotti dell’AS;
  • Fornisce indicazioni sulle modalità attraverso le quali le Regioni e Province autonome debbano procedere al loro riconoscimento;
  • Per i fabbricati già esistenti destinati alle attività di AS:
    • chiarisce che mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici;
    • prevede espressamente che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura.
  • Istituisce l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, indicandone composizione e compiti;
  • Propone una serie di interventi di sostegno...

Interventi di sostegno (art. 6)

Decreto ministeriale 12550/2018

Nel 2018 (ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 141/2015) il Ministero delle Politiche agricole ha emanato il decreto 12550/2018 - Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale - che:

  • fornisce indicazioni generali su requisiti di carattere temporale e modalità di esercizio delle attività di AS (art. 1), stabilendo che sono riconosciute come attività di AS quelle esercitate regolarmente e con continuità, anche con carattere stagionale e rimettendo alle Regioni il compito di fissare i termini temporali atti a garantire il carattere continuativo;
  • individua le categorie di soggetti pubblici e privati con le quali gli operatori dell’AS, che possono ricorrere anche a strumenti contrattuali di natura associativa, sono chiamati a collaborare nell’esercizio delle attività, con convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalla normativa vigente;
  • individua (artt. 2-5) requisiti minimi, modalità di svolgimento e categorie dei destinatari di ciascuna tipologia di attività di AS, prevedendo la possibilità di esercitare congiuntamente più attività a condizione che sia garantite la "compresenza dei requisiti” indicati per ogni attività dal medesimo decreto;
  • fornisce indicazioni di dettaglio sulle caratteristiche di strutture e luoghi utilizzati per l’esercizio delle attività di AS (art. 7).

Il quadro nazionale di riferimento sarà completo appena saranno definite le linee guida dell’Osservatorio nazionale sull’agricoltura sociale, che dovrebbero fornire:

  • criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di AS;
  • indicazioni per la semplificazione delle procedure amministrative e per la definizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese;
  • indicazioni per definire percorsi formativi per gli operatori;
  • indicazioni sui modelli efficaci di AS e su contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione.

La normativa regionale sull’AS

La normativa regionale sull’AS emanata dopo la legge 141/2015

La piena conformità alla legge nazionale si ha soltanto nella normativa di Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta.

Negli altri casi si assiste ad una situazione variegata:

  • a volte viene modificato il campo delle attività dell’AS, restringendolo (Lombardia) o ampliandolo (Basilicata);
  • altre volte la categoria dei destinatari di determinate attività risulta ristretta (Bolzano);
  • altre volte ancora, l’AS “di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141”, anche se inserita tra le attività da promuovere per sostenere l’agricoltura e la diversificazione agricola, non viene descritta (Lazio).

Caratteristiche generali:

  • si riscontra spesso l’indicazione chiara dei destinatari delle attività di AS e degli specifici ambiti di intervento;
  • in alcuni casi, vengono esplicitati i riferimenti inseriti in modo indiretto nella legge nazionale (es., la l.r. 16/2013 della Liguria contempla espressamente anche le attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari ai sensi degli artt. 21 e 21-bis della legge 354/1975);
  • in altri casi vengono inseriti riferimenti aggiuntivi, come accade nella l.r. 5/2014 del Molise, unico caso in cui gli “immigrati” vengono citati espressamente tra i destinatari delle attività di AS, o nella legge di stabilità 16/2017 della Sicilia, ove si citano anche gli “extracomunitari profughi” e si annoverano tra le attività di AS quelle volte ad offrire ospitalità alle loro famiglie.

La normativa regionale sull’AS

 

In generale, si osserva che alcune delle attività previste nelle normative regionali differiscono soltanto formalmente da quelle indicate nella legge 141/2015, riproponendo di fatto i medesimi contenuti.

è In alcune norme, però, le attività indicate non sono riconducibili a quelle definite nella legge nazionale, che di fatto ne ha ristretto la portata.

 

Le norme regionali, approvate sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge 141/2015, prevedono:

  • sempre, attività di inserimento socio-lavorativo per persone appartenenti alle fasce deboli, anche con esplicito riferimento all’attuazione delle politiche attive di inserimento socio-lavorativo;
  • attività di servizio indirizzate alle comunità e alle popolazioni locali, iniziative educative, assistenziali e di accoglienza, anche in collaborazione con autorità giudiziarie ed enti locali;
  • attività che promuovono forme di benessere personale e relazionale e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (es. pet therapy, ippoterapia, onoterapia, ortoterapia, attività socio-sanitarie).

 

Domande di autovalutazione

1. L'agricoltura sociale è disciplinata...

2. Quali delle seguenti attività sono riconducibili all'agricoltura sociale secondo la legge 141/2015?

3. Chi sono gli operatori di agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge nazionale?

4. La legge nazionale prevede anche interventi di sostegno allo sviluppo dell'AS?

5. Cosa disciplina il Decreto ministeriale 12550/2018, noto come "decreto requisiti"?

6. Quali elementi caratterizzano le normative regionali in materia di agricoltura sociale?

Prossimi passi…

REGIONI E PROVINCE AUTONOME (art. 7, L. 141/2015)

Tutte le regioni devono garantire l’adeguamento delle proprie disposizioni normative in materia di AS alle Legge 141/2015 e al D.M. 12550/2018 e provvedere all’istituzione o revisione degli albi o registri regionali degli operatori del settore.

 

OSSERVATORIO SULL’AGRICOLTURA SOCIALE (art. 7, L. 141/2015)

Definizione delle linee guida per le attività delle istituzioni pubbliche con riferimento a:

  • criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di AS;
  • semplificazione delle procedure amministrative;
  • predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, formazione e sostegno per le imprese;
  • definizione di percorsi formativi riconosciuti;
  • inquadramento di modelli efficaci;
  • messa a punto di contratti tipo tra imprese e P.A

Per approfondimenti:

Giarè F., Ricciardi G., Ascani M. (2020). La normativa italiana sull’agricoltura sociale e il ruolo dell’impresa agricola, Italian Review of Agricultural Economics 75(2): 45-64. DOI: 10.13128/rea-12069, consultabile al seguente link: https://oajournals.fupress.net/index.php/rea/article/download/12069/11637/

Autori

 

 

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Gabriella Ricciardi gabriella.ricciardi@crea.gov.it

Antonio Papaleo antonio.papaleo@crea.gov.it

 

 

Editing

 

Francesco Ambrosini francesco.ambrosini@crea.gov.it

 

 

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