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Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007.

Dal 1° gennaio 2008 gli Stati membri sono sottratti dall'obbligo di notifica degli aiuti il cui importo massimo per beneficiario è di 7500 euro per un periodo non superiore a tre anni. Definisce il plafon nazionale per gli aiuti de minimis, non superiore allo 0,75% del valore della produzione del settore agricolo, che per l'Italia è pari a circa 320 milioni euro.