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Discussione: Quesiti in merito alla SCE

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Autore Messaggio
Assunta di Matteo

Giovedì 27/01/11 16:54

Quesiti in merito alla SCE

in riferimento all'intenzione da parte dello scrivente GAL e di ulteriori partner (GAL e NON GAL) del progetto di cooperazione transnazionale "Cross-Border Social Rural Project (Adriatic Sea - Black Sea), che lo scrivente GAL sta promuovendo nell'ambito del Programma Leader 2007-2013 - Asse IV - Misura 421, di costituire una Società Cooperativa Europea; e tenuto conto che è stato assolto l'art. 2 del Reg. (CE) N. 1435/2003 del Consiglio, relativo allo Statuto della Società Cooperativa Europea, secondo cui "....La SCE può essere costituita in uno dei seguenti modi: - da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri....." ; con la presente si chiede se Paesi non ancora facenti parte dell'UE, quali ad esempio Kosovo, Albania, Croazia, Serbia, Macedonia, possono essere soci fondatori della SCE.
Sempre in riferimento all'intenzione di costituire una SCE, e tenuto conto, come può ben immaginare, che i soci che rientreranno nella stessa SCE sono dislocati in vari Stati, si chiede, inoltre, quali le modalità e i tempi di convocazione sia del Consiglio di Amministrazione sia dell'Assemblea dei Soci, sono legalmente riconosciuti.
Quest'ultima domanda si pone considerato che in alcuni Paesi il Telefax non è un servizio esistente, e considerato che il mezzo Raccomandata A/R non potrebbe garantire il rispetto del decorso dei tempi di convocazione.
In attesa di riscontro si porgono,
cordiali saluti

RRN

Giovedì 10/02/11 18:07

Re: Quesiti in merito alla SCE

Relativamente al primo quesito il Reg. (CE) N. 1435/2003 nell'articolo 2 relativo alla costituzione della SCE pone come requisiti minimi la presenza di almeno:
- 5 persone fisiche residenti in almeno 2 Stati Membri
- 5 persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma del trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi.
Il Regolamento prevede anche che uno Stato membro possa consentire che un'entità giuridica la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della Comunità possa partecipare alla costituzione di una SCE, a condizione che tale entità sia costituita in base alla legge di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro. L'Italia ha dato attuazione al citato Regolamento Ce attraverso la circolare 30 giugno 2006, n. 9203, del Ministero dello Sviluppo economico, che nulla prevede tal proposito.
Pertanto, non si ritiene possibile, al momento, costituire in Italia una SCE con Paesi in preadesione.

Per quanto riguarda, invece, le modalità e tempi di convocazione del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea generale, il suddetto Regolamento sancisce una convocazione trimestrale per l'organo di amministrazione secondo una periodicità stabilita dallo statuto per deliberare sull'andamento della SCE (art. 43) e una convocazione annuale per l'assemblea generale (art. 54).
È da tener presente che al funzionamento della SCE si applicheranno le regole dello Statuto, che dovrà essere conforme alla legislazione applicabile alle cooperative dello Stato in cui la SCE stabilisce la propria sede sociale (per l'Italia si vedano le disposizioni degli artt. 2511 e seguenti del codice civile).
Con specifico riferimento alle modalità di convocazione, la legge italiana (applicabile a SCE con sede sociale in Italia) consente che, se previsto nello statuto, gli organi sociali possano essere convocati con mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione della convocazione (telefax, posta elettronica certificata). Lo svolgimento delle riunioni di tali organi può avvenire in televideo conferenza, nel rispetto delle formalità di legge (presidente e segretario devono essere nella stessa sede, deve esser possibile identificare tutti i partecipanti e i documenti in discussione devono essere fatti circolare in anticipo,).

La risposta nei termini indicati viene fornita a titolo di semplice informazione, non avendo il parere espresso alcun valore vincolante

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