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Uso dei fertilizzanti

I fertilizzanti, organici o inorganici, sono una componente essenziale del fare agricoltura. Gli obblighi che costituiscono la Baseline per l'uso dei prodotti fertilizzanti non sono nuovi, ma derivano dall'applicazione della normativa europea e nazionale vigente, che in certi casi ha più di 40 anni.

In sintesi, le regole di corretta utilizzazione dei fertilizzanti tendono a raggiungere due scopi principali:

  1. evitare che la fertilizzazione causi l'inquinamento delle falde attraverso:
    1. l'uso di quantità di fertilizzanti superiori a quelle utilizzabili dalle colture, nonché superiori a determinate soglie in aree di particolare vulnerabilità ambientale
    2. la distribuzione dei fertilizzanti con modalità o in situazioni che favoriscano la loro lisciviazione nelle falde
  2. conoscere le realtà agricole che utilizzano fertilizzanti ed effluenti zootecnici, in modo da costruire un sistema informativo adatto a mantenere sotto controllo il territorio e le falde acquifere che sono a rischio di inquinamento.

Le regole d'uso generali di fertilizzazione sono adattate a livello regionale tramite i Programmi d'Azione, che recepiscono le peculiarità del territorio e le esigenze delle colture.

 

Criteri (CGO), Norme (BCAA) e Requisiti (RM)

 
 
 

FAQ

Ai fini del rispetto degli impegni di condizionalità non è necessario che l'impianto di stoccaggio sia accompagnato da relazioni firmate da tecnici. Gli impianti aziendali devono rispettare le dimensioni minime e le caratteristiche tecniche (pendenze, modalità di accesso, ecc.) atte a evitare la dispersione degli effluenti.
Le dimensioni minime sono ricavabili dalla tabella 1 presente nell'allegato 1 al DM Effluenti del 25/02/2016, che mette in relazione la quantità di effluenti prodotte annualmente per peso vivo medio degli animali allevati e per tipologia di stabulazione.
Ogni beneficiario interessato può trovare in questa tabella la situazione che meglio rappresenta la propria realtà aziendale, definire le quantità prodotte e, di conseguenza, la capienza da assicurare in funzione del periodo minimo di stoccaggio (normalmente pari a 90 giorni).
Detto questo, la presenza in azienda di un progetto di costruzione degli impianti o di un documento firmato da un tecnico del settore che descrive l'impianto è utile ed è normalmente preso in esame all'atto del controllo.
È inoltre da sottolineare che la presenza di un'attestazione firmata da un tecnico non esime dal controllo e, nel caso in cui l'impianto si presenti comunque inefficiente o insufficiente, l'azienda sarà considerata non conforme e soggetta alle riduzioni di condizionalità previste dalla normativa.
Il decreto effluenti del 25/02/2016 definisce così i letami:
e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.
Sono assimilati ai letami: le frazioni palabili dei digestati, le lettiere esauste avicunicole, le deiezioni avicunicole sottoposte a processi di disidratazione, i letami e liquami sottoposti a disidratazione o compostaggio.
Gli accumuli di effluenti palabili effettuati in campo sono così definiti:
k) "accumulo di letami": deposito di letami effettuato in prossimità, ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite all'art. 11.
Le condizioni per l'accumulo in campo dei letami sono indicate al comma 5 dell'articolo 11, al quale si rimanda per completezza:
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 per gli allevamenti avicunicoli, l'accumulo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'art. 3, comma 1, lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La normativa delle regioni e delle province autonome detta prescrizioni in ordine alle modalità di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio delle lettiere di cui al comma 3 necessarie a garantire una buona aerazione della massa, il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo, nonché la presenza di adeguate distanze dai corsi d'acqua, abitazioni e strade. È opportuno che la collocazione dell'accumulo non sia ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.
In sintesi:
- l'accumulo è permesso dopo uno stoccaggio minimo di 90 giorni;
- è permesso solo ai fini dell'utilizzazione agronomica nei terreni circostanti;
- solo per le quantità pari al fabbisogno dei terreni stessi;
- è necessario far riferimento ai Programmi d'Azione regionali per le prescrizioni relative alle modalità di gestione degli accumuli.
In conclusione, l'accumulo può durare il tempo necessario per la sua distribuzione e interramento. Non possono essere presenti accumuli nel periodo vietato (1° novembre - 28 febbraio). Successivamente a questa data, è possibile trasportare il letame (maturo) in campo in cumuli di dimensioni adeguate e distribuirlo poi sui terreni contemporaneamente alle operazioni di preparazione del terreno per la semina, ecc.
Per il letame il periodo minimo di stoccaggio è pari a 90 giorni (vedi altre risposte su questo punto).
Per il liquame si fa riferimento all'articolo 12 del decreto effluenti del 25/02/2016. Al comma 8, si definisce la capacità minima di stoccaggio, che vanno da 90 a 120 giorni in relazione al piano di coltivazione aziendale e la conseguente capacità delle colture di assimilare l'azoto degli effluenti. Il liquame non può essere considerato maturo prima del decorrere di questi tempi.
Il registro delle fertilizzazioni, concimazioni, spandimenti, utilizzazione agronomica degli effluenti, sono tutti sinonimi. Fanno parte del cosiddetto quaderno di campagna, che comprende altre registrazioni degli eventi della gestione aziendale (trattamenti con prodotti fitosanitari, lavorazioni del terreno, etc.).
Non esiste uno standard per questi documenti.
È utile fare riferimento al cosiddetto Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) e al decreto semplificazione (DM protocollo 162 del 12/01/2015), che al punto a3) dell'allegato A riporta il contenuto informativo minimo del quaderno di campagna.
Il registro di spandimento/utilizzazione deve essere sempre presente. Nel caso di esempio sarà limitato a poche righe di registrazione ogni anno.
La tabella 2 presente all'interno dell'allegato 1 al Decreto effluenti del 25/02/2016 presenta una casistica molto ampia di situazioni aziendali in relazione alla quantità di azoto prodotto dagli allevamenti.
Esiste una tabella semplificata allegata (allegato 5) alla circolare di condizionalità di AGEA, che lega il numero di animali allevati all'appartenenza alle diverse classi dimensionali.
In ambito di condizionalità o di baseline si applicano solo sanzioni pecuniarie, in termini di percentuali dei pagamenti ammissibili.
La norma prevede che, nel caso in cui le non conformità rilevate configurino un reato penale, l'autorità di controllo competente segnali il caso all'autorità giudiziaria.
Se un agricoltore distribuisce effluenti nel corso del periodo di divieto, viola un obbligo agronomico previsto dal CGO1. La sanzione aumenta all'aumentare della superficie interessata dall'intervento vietato e, nel caso in cui l'effluente sia distribuito in modo tale da inquinare corsi d'acqua, l'infrazione è considerata intenzionale e la percentuale di riduzione dei pagamenti raggiunge il 20%.
La lettiera permanente, opportunamente formata da un misto di deiezioni e paglia o altro materiale naturale assorbente, è considerata nel conteggio degli stoccaggi aziendali.
Vedi articolo 11, comma 5 del Decreto 25/02/2016:
4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m. nel caso dei bovini, di 0,15 m. per gli avicoli, 0,30 m. per le altre specie.
La lettiera deve essere asportata periodicamente e depositata nell'impianto di stoccaggio per la sua maturazione, di conseguenza l'impianto di stoccaggio è sempre necessario, sebbene di dimensioni minori rispetto ad un allevamento senza lettiera.
Consulta la tabella inclusa all'interno della pagina "Fertilizzanti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (CGO 1)"
 
 

Per comunicazioni, richieste e informazioni scrivere all'indirizzo e-mail: baseline@ismea.it